Assegno Unico per i figli: c’è tempo fino al 30 settembre. Come fare in caso di genitori separati

A pochi giorni dal termine di presentazione delle domande per richiedere l’assegno unico, avendo anche gli arretrati estivi, chiariamo tutti i dubbi in merito a quanto spetti e come debbano fare domanda anche i genitori separati

Ormai manca meno di una settimana alla scadenza per la richiesta dell’assegno unico per i figli. O, meglio, manca meno di una settimana se si vogliono percepire anche le somme relative ai mesi di luglio e agosto (oltre che, naturalmente, settembre), dal 1 ottobre in poi, infatti, sarà sempre possibile fare richiesta per l’assegno ma senza la possibilità di ricevere gli “arretrati”.

Assegno unico: quanto spetta per ciascun figlio

Dell’assegno unico si è parlato a lungo, anche su Aibinews: degli importi e le modalità di richiesta, dell’iniziale successo nel primo giorno di avvio delle richieste e anche del relativo insuccesso delle domande arrivate nei mesi estivi, così come delle differenze tra il nuovo assegno unico e i “tradizionali” Assegni al Nucleo Familiare.
Quando ormai si è agli sgoccioli, però, anche leggendo articoli e forum, un dubbio ancora molto presente è quello relativo alle coppie separate o divorziate: a chi spettano gli assegni? Possono richiederli entrambi i genitori? Cerchiamo di chiarire.
Innanzitutto va specificato che gli importi non cambiano: da un massimo di 167,50 euro per figlio, a un minimo di 30 euro. A far fede è l’ISEE del richiedente. Tuttavia, si può decidere se l’assegno vada erogato al 100% a un solo genitore, oppure al 50% a entrambi. Chiaramente, a seconda della scelta ci sono delle differenti procedure da seguire.

Come possono procedere nella richiesta dell’assegno unico i genitori separati

Per chi decide di dividere l’assegno al 50% tra i genitori, al momento dell’inoltro della domanda bisogna specificare questa opzione, riconoscendo all’altro genitore la possibilità di richiedere allo stesso modo la parte che spetta a lui. In questo caso, la fase di istruttoria della pratica viene presa in carico subito dall’INPS che procede a valutare se la richiesta sia ammissibile o meno, come per tutte le altre. In caso di esito positivo, il 50% dell’assegno inizierà a essere erogato al genitore che ne ha fatto richiesta. L’altro genitore, per avere il “suo” 50%, dovrà comunicare all’INPS la modalità di pagamento. Nell’area personale del sito è presente un’apposita voce, chiaramente all’interno della sezione dedicata alla procedura per la richiesta dell’assegno unico, che si chiama “Completa la domanda presentata dall’altro genitore”. Cliccandovi sopra si potrà indicare la modalità scelta per la ricezione del 50% dell’assegno chiudendo in questo modo la pratica.

Per le coppie, invece, che decidono che l’assegno venga erogato a un solo genitore, la procedura per la domanda non cambia, solo che, al momento di inoltrarla, l’INPS non prenderà in carico l’istruttoria finché l‘altro genitore non avrà dato la sua autorizzazione a questa modalità di riscossione. Anche in questo caso, la voce del sito da cercare è “Completa la domanda presentata dall’altro genitore”, dove si potrà confermare la scelta fatta dal genitore che riscuoterà il 100% dell’assegno, rinunciando in questo modo al proprio 50%. Nel caso, invece, in cui il secondo genitore rifiutasse la conferma, l’assegno verrebbe automaticamente diviso al 50% tra i due membri della coppia e, come visto nel primo caso, per riscuoterlo sarà necessario indicare la modalità prescelta.