Assegno unico per i figli: dall’1 luglio ecco gli importi secondo le soglie ISEE per ciascun figlio, in relazione al loro numero

La misura ponte dell’assegno unico è pronta a partire da luglio per tutti coloro che non percepiscono gli assegni al nucleo familiare: lavoratori autonomi e disoccupati, ma anche percettori di reddito di cittadinanza. Inoltre 37,50 euro in più a figlio anche per chi già riceve gli assegni al nucleo familiare

L’8 giugno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n.79 che stabilisce requisiti, beneficiari e importo dell’assegno unico per i figli per il periodo dall’1 luglio a quando, nel 2022, entrerà in vigore la riforma nella sua completezza.

A chi spetta l’assegno unico per i figli, misura “ponte” fino a gennaio 2022

Sebbene, dunque, le nuove regole abbiano validità temporanea, la loro definizione era molto attesa, anche perché sono molti i nuclei familiari coinvolti. Sostanzialmente, secondo il decreto, tutti coloro che non percepiscono gli ANF (assegni al nucleo familiare), quindi, soprattutto, lavoratori autonomi e disoccupati, ma anche percettori di reddito di cittadinanza. Chi già riceve l’assegno continuerà a percepirlo, ma con una lieve maggiorazione.
Rispetto alla misura completa che dovrebbe partire dall’1 gennaio 2022, la misura ponte riguarderà ancora i figli fino ai 18 anni, non i 21.
Le domande andranno presentate tramite il portale dell’INPS entro il 30 giugno, così da avere gli assegni a partire dal mese di luglio. Chi presentasse la domanda entro settembre avrà comunque le mensilità arretrate, mentre, per chi arriva dopo, l’assegno partirà dal momento della presentazione della domanda.

Gli importi dell’assegno unico per i figli

Veniamo, ora, alla domanda principale che tutti si pongono: quali sono gli importi? Allegato al decreto è stata pubblicata una tabella che lo specifica: gli importi maggiori sono per chi ha un ISEE fino a 7.000 euro, che percepirà per ciascun figlio minore 167,5 euro, nel caso abbia fino a due figli minori, o se i figli minori sono tre o più. L’importo è per ciascun figlio, quindi, per la cifra totale, basta moltiplicarla per il numero dei figli. In caso di figli con disabilità, l’importo mensile è maggiorato di 50 euro.

Gli importi vengono ritoccati ogni volta che la soglia dell’ISEE aumenti di 100 euro. Il primo “scalino”, per esempio è per gli ISEE tra 7.000, 01 e 7.100,00, con assegni di 166,4 (fino a due figli minori) o 216,4 (tre o più figli minori).

A 10.000 euro di ISEE l’assegno scende a 135,1 oppure 175,6 euro, mentre ai 15.000 la cifra iniziale si dimezza arrivando a 83 ,5 euro o 108,6 euro.
Scorrendo la tabella, a 20.000 euro gli importi sono di 72,8 o 94,8; a 30.000 euro di 51,3 oppure 67,3; a 40.000 euro di 30 o 40 euro a figlio. Questi importi rimangono costanti fino alla soglia dei 50.000 euro di ISEE, oltre la quale non si ha più diritto all’assegno unico per i figli.

Per le famiglie che già ricevono gli assegni familiari, le maggiorazioni previste sono di 37,50 euro per ciascun figlio, nel caso di presenza di due figli minori; di 55 euro ciascuno per chi ha tre o più figli.