Come lasciare l’eredità a chi ha veramente bisogno?

Gentile Redazione,

per me oramai si sta avvicinando il  fatidico “passaggio finale”. Non so se lascerò questo mondo migliore di come l’abbia trovato: in tale dubbio, credo di essere ancora in tempo per… “rimediare” .

Qualcosa nella vita ho guadagnato e messo da parte: sì, sono stato abbastanza fortunato e ora vorrei che, dopo la mia morte, ne potessero in parte godere chi non ha avuto altrettanta fortuna.

Mi date qualche consiglio al fine di non commettere imperdonabili e irrimediabili – vista la situazione! -errori?
Grazie
Alberto

Gentilissimo Alberto,

è certamente possibile disporre della propria eredità a favore delle persone più bisognose, realizzando un gesto di grande generosità verso il prossimo.

Vi sono però alcune regole da dover rispettare affinché la sua devoluzione non sia considerata nulla dalla legge.

Vediamo insieme i principali punti.

Il testamento

Per poter lasciare la propria eredità ai bisognosi, occorre in primo luogo fare testamento.
In mancanza di questo atto, si accettano le regole, previste dal codice civile sulla successione legittima che prevedono la divisione dei propri beni tra i parenti più stretti.
Si badi bene, però, che anche chi redige testamento non potrà devolvere integralmente le sue sostanze a favore di terzi estranei, ma dovrà rispettare le quote previste dalla legge per i cosiddetti legittimari, che sono appunto denominate “indisponibili”.
Della quota residua o disponibile invece il testatore può usufruirne come  vuole.

Indicare il beneficiario

Altro aspetto fondamentale è indicare chiaramente nel testamento, il soggetto beneficiario della propria quota disponibile, nominando eventualmente anche un curatore affinché esegua le sue ultime volontà.
Non è possibile indicare genericamente come beneficiario una categoria di persone non individuata o individuabile secondo criteri ben definiti come ad esempio i malati, o i minori abbandonati. Occorre invece indicare il nome di un ente, a sua scelta, che si prende cura di loro.
Pena il rischio di nullità della clausola inserita nel testamento che verrà considerata come non apposta.
Proprio per evitare questa incertezza, l’ articolo 630 del codice civile stabilisce che “Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente, senza che si determini l’uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte, s’intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte, e i beni sono devoluti all’ente comunale di assistenza”.

Se vuole approfondire l’argomento, non esiti a contattarci al 02988221 oppure all’indirizzo mail diritti@aibi.it

Staff Ai.Bi.