Convocazioni del Tribunale dei Minorenni: inutile perdita di tempo o momento di confronto positivo?

Gabry scrive:

 

Buongiorno, mi chiamo Gabriella e voglio raccontarvi anche io la mia storia di adozione, riallacciandomi alla lettera al Direttore della Signora Lucia, che raccontava la sua esperienza con il Tribunale di Palermo la quale, quando è andata a registrare la sentenza di adozione, le è stato detto che sarebbe stata convocata per un’ulteriore udienza insieme ai suoi bambini.

Pochi giorni fa, ci siamo recati anche io e mio marito presso il Tribunale dei Minorenni di Bari per il decreto e, anche loro adottano questa pratica, anche se parlare di udienza mi pare un po’ esagerato. Per altro, i bambini non sono ascoltati ne da soli ne con i genitori, a volte vengono fatte loro alcune domande su come sta andando il loro inserimento in famiglia. Io, però, ritengo molto utile questo incontro.

 Noi abbiamo adottato nel 2010 due bambine nella Federazione e quest’anno, e precisamente a febbraio, anche un meraviglioso bimbo, sempre in Russia.

 Grazie

Gabry

 

 

giudice100Cara Gabry,

in realtà l’unico obiettivo che potrebbe giustificare la convocazione della famiglia adottiva e dei minori al di fuori dei casi di udienze espressamente previste dalla legge è quello di una “audizione” dei minori. Le norme che a livello internazionale si stanno imponendo nella loro importanza sull’ascolto del minore sono infatti le uniche che potrebbero condurre i giudici ad attuare varie e nuove modalità ma anche occasioni di ascolto dei minori. Sapere invece, dalla Sua testimonianza che i colloqui con le famiglie adottive e con i minori adottati non hanno sempre questo risvolto, perché i bambini vengono magari convocati ma neppure davvero ascoltati, disorienta ancora di più rispetto all’inquadramento della strana prassi del TM di Bari. E se nel Suo caso può essersi trattato di una esperienza positiva, è certo che in altri casi le convocazioni dei TM di Palermo e Bari sono state vissute e sono tutt’oggi vissute con ansia da parte di famiglie adottive che ne hanno dato testimonianza. Fermo resta che per legge l’adozione pronunciata all’estero nel rispetto delle procedure di cui alla Convenzione dell’Aja 1993 (che è attestato dalla CAI) deve essere riconosciuta in Italia e che i controlli previsti dalla legge ad opera del Tribunale per i minorenni ai fini della trascrizione appaiono dal testo di legge di natura documentale. Come potrebbe il tribunale giungere ad una propria convinzione di adozione non rispondente all’interesse del minore se su questa rispondenza si è già pronunciata favorevolmente la CAI?

Grazie