Frenata della Cassazione sull’adozione dei nonni

Con la sentenza n. 7504/2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che non è sufficiente la “mera disponibilità” dei nonni ad occuparsi dei loro nipoti per evitare che vengano dichiarati adottabili.

Secondo la Prima Sezione Civile della Suprema Corte, affinché i minori, possano essere adottati dai nonni, è necessario “un rapporto sottostante di familiarità ed accudimento, ovvero al limite, un tentativo di contrastare la condizione di degrado dei minori”.

La prima sezione civile, in seguito al ricorso proposto da parte dei nonni avverso un procedimento che sanciva la dichiarazione di adottabilità dei quattro nipoti minori dichiarati “in stato di abbandono”, ha rigettato il ricorso dei nonni,

sostenendo come non possa concedersi l’adozione agli stessi nonni sulla base di una generica “mera disponibilità” ad occuparsi dei nipoti.

 

La pronuncia impugnata, con un ampia ed articolata narrativa e con una altrettanto approfondita motivazione, evidenzia la sussistenza dell’abbandono, con riferimento alla condizione degradata dei bambini, sporchi, affamati ed infermi, quando si trovavano presso la madre, condizione che aveva inciso in modo gravemente negativo sul loro sviluppo psicofisico; i genitori si palleggiavano le responsabilità: da un lato il padre accusava la madre di essere psichicamente disturbata, dall’altro, questa affermava che il padre era violento sia nei suoi confronti che in quelli dei minori. Esclude la Corte di merito la sussistenza di rapporti significativi della nonna e degli altri parenti. Va del resto osservato che, per giurisprudenza consolidata (per tutte Cass. n. 18219 del 2009), non è sufficiente una mera disponibilità dei parenti (ivi compresi i nonni) a farsi carico dei minori, dovendo comunque sussistere un rapporto sottostante di familiarità ed accudimento, ovvero, al limite, un tentativo di contrastare la condizione di degrado dei minori, con interventi sostitutivi dei genitori od eventualmente con denunce alle autorità di controllo.