L’affido si può trasformare in adozione anche se si è single?

Buongiorno Ai.Bi.,

sono un’insegnante quarantenne, non mi sono mai sposata e non ho figli. Mi piacerebbe però mettermi a disposizione dell’infanzia più bisognosa e sto valutando la possibilità di accogliere in casa mia un bambino in  difficoltà. Ho iniziato a raccogliere informazioni sull’affido, in quanto si tratta di una forma di accoglienza aperta anche alle persone non sposate. Sapevo infatti che, in genere, le adozioni sono possibili solo per le coppie sposate.

Tuttavia ho saputo che, grazie a una nuova legge, sarebbe possibile trasformare l’affido in adozione. Questo vale anche nel caso in cui il minore sia affidato a una persona single? Nel mio caso, quindi, se mi venisse data la possibilità di accogliere un bambino in affido, potrei poi, in un momento successivo, adottarlo?

Grazie per le informazioni,

Adele

 

cristina riccardi lad okCara Adele,

adozione e affido sono due  soluzioni diverse che nascono dallo stesso diritto, quello del minore ad avere una famiglia, e sono regolate dalla medesima legge, la 184 del 1983.

Fatta questa premessa, conosciamo meglio le due realtà.

All’affido si può ricorrere in situazioni di difficoltà meno compromesse o considerate temporanee. In termini di legge, questa forma di accoglienza può durare al massimo 2 anni, eventualmente prorogabili per un altro biennio, qualora questo venga ritenuto nell’interesse del minore. Chi accoglie in affido un bambino, nel corso di questo periodo, è tenuto a collaborare con la famiglia di origine del minore, per il benessere di quest’ultimo e per fare in modo che egli possa poi tornare a vivere con i suoi genitori. Nelle situazioni di difficoltà più compromesse e non ritenute transitorie, invece, si può procedere con l’adozione. Questa comporta il taglio netto del rapporto con la famiglia biologica e la formazione di nuove relazioni con i genitori adottivi e i loro parenti.

Come correttamente messo in evidenza da lei, l’affido è aperto anche ai single. La legge 184/1983, all’articolo 2, pur privilegiando le famiglie con figli, consente anche a una persona singola di accogliere un minore temporaneamente allontanato dalla sua famiglia di origine. Ma questo, come lei sa, non vale anche per l’adozione. La stessa legge 184, all’articolo 4 comma 5 bis, stabilisce infatti che l’adozione è consentita solo alle coppie sposate.

E veniamo alla sua domanda. Le nuove norme a cui lei fa riferimento sono quelle contenute nella legge 173/2015 sul diritto alla continuità affettiva dei minori in affido famigliare. Una legge che apre la possibilità, per le famiglie affidatarie, di chiedere l’adozione del minore in affido. Ma non in tutti i casi. Affinché gli affidatari possano adottare il bambino che hanno accolto temporaneamente, essi devono presentare i requisiti per l’adozione previsti sempre dalla legge 184/1983. E fra questi c’è quello di avere un consolidato rapporto di coppia.

Preciso infine che questo non è l’unico requisito necessario affinché un affido possa trasformarsi in adozione. E’ necessario infatti che il minore in questione sia dichiarato adottabile e quindi, preventivamente, in stato di abbandono.  Tra gli altri requisiti, vi è un consolidato rapporto tra il minore e la sua famiglia affidataria/aspirante adottiva, oltre a  una certa differenza di età tra figli e genitori (mentre per l’affido la legge non impone limiti anagrafici).

Un caro saluto,

 

Cristina Riccardi

Membro del consiglio direttivo di Ai.Bi. con delega all’affido