Livorno. Ancora un minore in difficoltà familiare in balìa delle differenti decisioni dei magistrati. Ma se ci fosse l’avvocato del minore?

corte di cassazione

Adottabile? In affido dalla nonna? In comunità? Da anni il destino di una bambina di Livorno è appeso al filo delle diverse decisioni prese di volta in volta dai giudici dei vari gradi di giudizio. Senza che, ovviamente, la piccola possa dire la sua e far valere i suoi diritti. Perché, come sempre, pare che gli unici diritti che contino siano quelli degli adulti.

Questi i fatti. La madre della bambina, a causa di problemi psichici, non riesce a prendersi cura di lei e si dice favorevole all’affido della figlia alla nonna, sperando che, con il tempo, le cure possano sortire risultati positivi e lei possa recuperare il rapporto con la piccola. La nonna, dal canto suo, offre la propria disponibilità all’affido della nipote. Non è sposata, ma ha un compagno, con cui la relazione prosegue da 20 anni e che, a detta della donna, si dichiara pronto ad aiutarla nel caso si debba prendere cura della bambina. Nonostante questo, però, nel 2014 la Corte d’Appello di Firenze non prende in considerazione l’ipotesi dell’affido alla nonna e da il via libera allo stato di adottabilità.

Recentemente la Corte di Cassazione ribalta la sentenza dei magistrati fiorentini e allunga ancora di più una vicenda iniziata ancora prima del 2014 con una sentenza del Tribunale per i Minorenni. Secondo quanto riportato dalla stampa, la Suprema Corte avrebbe contestato la decisione dei giudici d’Appello perché emessa senza che sia stata “effettuata alcuna valutazione della nonna non solo attraverso una consulenza tecnica, ma anche da parte dei servizi sociali nonostante nella relazione della struttura di accoglienza (in cui la piccola è collocata, ndr) si riferisca del suo entusiasmo, interesse e disponibilità ad occuparsi della bambina”. Secondo la Cassazione, quindi, “di fronte a una manifestata e seria disponibilità dei nonni a prendersi cura del minore”, tale disponibilità “deve essere concretamente accertata e verificata e può valere ad integrare il presupposto giuridico per escludere lo stato di abbandono”.

Quindi se i nonni “manifestano una seria disponibilità a prendersi cura dei minori” e hanno mantenuto con essi rapporti significativi nel tempo, hanno tutto il diritto di essere valutati e consideraticome possibili affidatari dei nipoti. Solo nel caso in cui tale valutazione sia avvenuta e sia stata negativa, i nonni devono rinunciare alla possibilità dell’affido.

Di fatto, però, la bambina da anni è in balìa delle opposte decisioni dei Tribunali italiani. Cosa che non sarebbe accaduta se anche lei avesse avuto, come gli adulti coinvolti nella vicenda, qualcuno che si facesse portavoce dei suoi diritti e delle sue necessità. L’avvocato del minore, in questo caso, avrebbe fatto valere le ragioni della bambina al pari di quanto gli avvocati degli adulti fanno con i loro assistiti. Sarebbe stato un dibattito alla pari. Invece, ne è nata una decisione più “politica” che nell’interesse del minore. Il quale, ancora una volta, resta senza alcuna tutela e vede il suo destino appeso al filo di una serie di decisioni prese solo nell’interesse degli adulti.

 

Fonte: Avvenire