Lo stato di adottabilità del minore. La Cassazione sferra un duro colpo al mito del legame di sangue: Il figlio non è di proprietà di chi l’ha messo al mondo

VLUU L100, M100  / Samsung L100, M100Continuano numerose in questi mesi le pronunce della Corte di Cassazione in materia di dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori. I Giudici della Suprema Corte, in diverse sentenze, stanno consolidando importanti principi da applicare per decidere se e quando lo stato di abbandono di un minore debba considerarsi definitivo, iniziando in tal modo a produrre delle crepe nel potente mito di quel legame di sangue che fa del figlio un diritto di proprietà del genitore che lo ha messo al mondo.

Vediamoli:

1) centralità del fattore “tempo”: sebbene il diritto primario dei minori sia quelli di vivere nella famiglia di origine, è ammissibile attendere che i genitori acquistino o recuperino le proprie capacità genitoriali solo nel limite che ciò avvenga “in tempi compatibili con l’esigenza del minore ad uno stabile contesto familiare” (così le recenti sentenze n. 991 del 16 gennaio 2013 e n. 3062 del l’8 febbraio 2013, che sul punto richiamano entrambe la sentenza Cass. n. 9769 del 14 giugno 2012);

2) irrilevanza della mera espressione di volontà dei genitori di recuperare le proprie capacità genitoriali e superare lo stato di abbandono transitorio: è necessario valutare se vi sia in concreto questo recupero sulla base di circostanze oggettive, e cioè delle reali ed effettive condizioni psicofisiche del minore (le recenti sentenze sopra citate richiamano sul punto la sentenza Cass. n. 16795 del 17 luglio 2008).

Questi due principi si giustificano – è bene ricordarlo – perché la dichiarazione di adottabilità non è una sanzione per i genitori non idonei, ma risponde al solo interesse del minore di vivere in un contesto familiare stabile e idoneo. E infatti la volontà e i desideri del genitore sono irrilevanti, perché la condizione di abbandono non è in alcun modo legata ad una “colpevolezza” del genitore inidoneo ma è semplicemente valutata sulla base di fatti oggettivi la cui rilevanza va commisurata agli effetti che questi “fatti” (atti o omissioni) hanno su quel dato minore.

Rispetto al fattore temporale, è significativa in particolare la sentenza n. 991 del 16 gennaio scorso – che riguardava un bambino figlio di due tossicodipendenti dichiarato adottabile: la Cassazione ha confermato la correttezza del ragionamento dei giudici di merito laddove, nel valutare gli sforzi del genitore tossicodipendente a sottoporsi ad un processo di recupero, hanno considerato proprio il fattore temporale, affermando che sebbene tale processo fosse in corso non poteva considerarsi concluso mentre “le superiori esigenze di tutela del minore impongono l’immediata adozione di misure definitive”.