Sì all’adozione del minore: non basta solo l’affetto della madre

Via libera all’adozione del minore, anche se c’è l’affetto della madre: assumono rilevanza le precarie condizioni economiche della famiglia naturale. Lo ha affermato la Cassazione (sentenza 1837/11).

Il tribunale dei minori di Torino ha dichiarato lo stato di adottabilità di due bambini. Contro tale decisione i genitori hanno fatto ricorso in appello, senza successo; poi il ricorso in cassazione. Secondo la madre, l’art. 1 della legge n. 184/1983 stabilisce che lo stato di adottabilità sussiste solo in presenza di una situazione di assenza di cure materiali e morali da parte dei genitori tale da pregiudicare in modo non transitorio lo sviluppo psico-fisico del minore. Al contrario, nelle situazioni di difficoltà, anche economiche, della famiglia di origine questa va sostenuta dalle strutture assistenziali per garantire al minore lo sviluppo nell’ambito della famiglia naturale. Ciò non sarebbe avvenuto in questo caso e i giudici avrebbero erroneamente preferito «la ricerca della famiglia ideale, anziché permettere ai minori di avere la possibilità di mantenere i legami con la propria famiglia, determinando di fatto la situazione dove viene tutelato un interesse diverso da quello previsto dalla legge con l’immediato inserimento in una famiglia avente i requisiti per l’adozione».

La situazione di abbandono, presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, comportando il sacrificio dell’esigenza primaria di crescita in seno alla famiglia biologica, è configurabile solo quando si accerti che la vita offertagli dai genitori naturali sia inadeguata al normale sviluppo psico-fisico così da fare considerare la rescissione del legame familiare come strumento necessario per evitare un pregiudizio più grave ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva.

Va considerata situazione di abbandono, oltre al rifiuto intenzionale e irrevocabile dell’adempimento dei doveri genitoriali, anche una situazione di fatto oggettiva del minore, che, a prescindere dalle intenzioni dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo corretto sviluppo psicofisico, per l’assoluto difetto di quell’assistenza materiale e morale necessaria a tal fine.

Nel caso della sentenza 1837/11, la dichiarazione dello stato di adottabilità ha avuto luogo dopo lunga sperimentazione ed ausilio da parte dei servizi sociali, protrattasi nel tempo senza però che la madre riuscisse a raggiungere – nonostante la sua lodevole collaborazione e disponibilità – quell’autonomia genitoriale necessaria a prendersi cura dei bambini in modo da garantire loro adeguata assistenza. Per questi motivi, il Tribunale prima e la Corte d’appello poi hanno correttamente dichiarato lo stato di adottabilità dei minori, nel loro esclusivo interesse e pur in presenza di una situazione di affetto nei loro confronti da parte della madre.