Genitori adottivi, arriva il congedo parentale a ore e la sospensione in caso di ricovero del figlio

congedo parentaleNovità importanti sul fronte dei congedi parentali per i neogenitori, sia biologici che adottivi. Sarà possibile prenderli anche a ore e interromperli in caso di ricovero del figlio. Sono questi i punti salienti compresi nello schema di decreto legislativo in materia di conciliazione  vita-lavoro, esaminato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri a fine febbraio.

La novità principale riguarda l’incentivo della possibilità di scegliere, per il congedo parentale, la fruizione oraria, anziché quella giornaliera. Trattandosi di una scelta praticata, fino a oggi, in pochissimi casi, il legislatore – contrariamente a quanto inizialmente previsto dalla legge Fornero – ha deciso di autorizzarla anche senza disciplina contrattuale, fissando semplicemente delle regole di carattere generale. Il congedo “orario” sarà consentito in misura pari a metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. In sostanza, se l’orario medio giornaliero è di 8 ore, la richiesta non può essere superiore a 4. Si può chiedere invece un congedo di durata giornaliera inferiore, per esempio di una o due ore. Cambiano anche i termini del preavviso per la richiesta che scendono da 15 giorni a 5 per il congedo “giornaliero” e a 2 per quello “a ore”.

Due importanti aggiornamenti per quanto riguarda il congedo di maternità. Innanzitutto la madre potrà sospenderlo in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata. Se il ricovero avviene nel periodo di astensione obbligatoria, ovvero nei 3 o 4 mesi successivi al parto, il congedo può essere sospeso e quindi ripreso a decorrere dalle dimissioni del figlio. In tal caso, la lavoratrice è però tenuta a presentare un’attestazione medica che dichiari la compatibilità del suo stato di salute con la ripresa del lavoro. Unico limite: il diritto alla sospensione del congedo può essere esercitato solo una volta per figlio. In secondo luogo, viene esteso il diritto a percepire dall’Inps l’indennità di maternità anche nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa. Finalmente, inoltre, anche le lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata potranno percepire tale indennità che avrà durata di 5 mesi in caso di adozioni.

In generale, il periodo massimo di fruizione del congedo parentale viene esteso dall’ottavo al dodicesimo anno di vita del figlio: un termine che vale anche per i genitori adottivi. Si allunga, infine, dal terzo al sesto anno il periodo di indennizzo dall’Inps nella misura del 30%,

 

Fonte: Il Sole 24 Ore