Vivo da anni con la mia compagna e sua figlia ormai maggiorenne: posso adottarla?

Gentile Ai.Bi.,
sono Marcello, ho 45 anni e vivo in Basilicata. Da anni ho una compagna, Anita, che ha avuto una figlia da una precedente relazione: Paola. Il papà biologico è morto che lei era molto piccola e, da quando stiamo insieme, Paola è cresciuta come mia figlia. Ora lei ha 20 anni e a me piacerebbe poterla adottare ufficialmente: è possibile? Essendo lei maggiorenne, cambia qualcosa rispetto a una adozione “normale”?
Grazie per il vostro aiuto. Un saluto
Marcello

Gentile Marcello,
grazie per averci scritto e aver condiviso con noi la sua storia.
Per l’adozione di una ragazza o un ragazzo maggiorenne, il riferimento è l’art. 219 del codice civile.
Rispetto all’adozione di un minore, quella di un maggiorenne non implica per forza l’instaurazione di una convivenza, né impone la responsabilità per il genitore dell’educazione, il mantenimento e l’educazione di chi viene adottato.
Dal punto di vista dell’adottato, nel momento dell’adozione egli acquisisce il diritto di anteporre il cognome dell’adottante al proprio; quello di succedere all’adottante nella stessa posizione dei figli legittimi e il diritto agli alimenti
Inoltre, va sottolineato che l’adozione non fa cessare i diritti e i doveri dell’adottato verso la famiglia d’origine e che quest’ultima non viene coinvolta in alcun modo nell’adozione: dunque, legalmente, lei non assumerà alcun dovere nei confronti dei familiari d’origine di sua figlia.

L’adozione di un maggiorenne prevede il consenso, oltre che dell’adottato e dell’adottante, anche di eventuali coniugi, degli altri figli maggiorenni di chi adotta e quello dei genitori dell’adottando.

In tutto questo non bisogna tralasciare un particolare di natura “fisiologica”: l’art. 219, infatti, stabilisce che per adottare un maggiorenne bisogna avere più di 35 anni (e questo non è un problema, avendone lei 45), ma anche che bisogna avere almeno 18 anni più del figlio che si vuole adottare. Facendo due conti, nel suo coso questo potrebbe darle qualche problema nel vedersi accettata la domanda di adozione.
Tuttavia, una recente sentenza della Corte di Cassazione (3 aprile 2020, n. 7667) ha specificato che anche se l’art. 291 codice civile pone il limite di 18 anni di differenza minima di età tra adottante maggiorenne e adottando maggiorenne, in base all’interpretazione costituzionalmente orientata che promuove (tenere conto dell’art. 8 CEDU, art. 30 costituzione e art.12  delle preleggi) è possibile chiedere l’adozione anche nel caso di differenza di età inferiore ai 18 anni. Il principio di diritto che questa sentenza ha emesso è il seguente: «In materia di adozione di maggiorenne, il giudice, nell’applicare la norma che contempla il divario minimo d’età di (omissis) anni tra l’adottante e l’adottato, deve procedere ad un’interpretazione costituzionalmente compatibile dell’art. 291 c.c., al fine di evitare il contrasto con l’art. 30 Cost., alla luce della sua lettura da parte della giurisprudenza costituzionale e in relazione all’art. 8 della Convenzione Europea per la Protezione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali, adottando quindi una rivisitazione storico- sistematica dell’istituto, che, avuto riguardo alle circostanze del singolo caso in esame, consenta una ragionevole riduzione di tale divario di età, al fine di tutelare le situazioni familiari consolidatesi da lungo tempo e fondate su una comprovata “affectio familiaris”».
Corrette anche le altre informazioni:
– su eventuali figli dell’adottando: se ha altri figli questi devono necessariamente consentire
– richiesto il consenso dei genitori dell’adottando se in vita.
Se non reperibili o non d’accordo il giudice può comunque pronunciarsi favorevolmente in considerazione del caso concreto.
Occorrerà nel ricorso evidenziare (dedurre ma anche provare con documenti) il legame consolidato tra adottante e adottando e ogni altra circostanza del caso specifico.

Sperando di avere risposto alla sua domanda, le porgiamo i nostri più cordiali saluti
Ufficio Diritti Ai.Bi.