Adozione legittimante e mantenimento dei rapporti dell’adottato con i familiari

La preminenza dell’adozione legittimante, rispetto alla adozione mite e speciale, è sempre stata giustificata dal giudice proprio in virtù della sua esclusiva e completa capacità di creare quel vincolo familiare che nessun altro tipo di adozione è in grado di costruire

Il tema dell’adozione legittimante e del mantenimento dei rapporti da parte dell’adottato con i parenti biologici era già stato discusso e valutato anche prima della recente decisione della Suprema Corte.
È curioso oltreché utile considerare alcune decisioni prese, ma soprattutto i motivi e i principi alla base di tali sentenze.

Le sentenze

Anche precedentemente alla Sentenza 230/2023 ampiamente discussa e su questo sito commentata, veniva valutata dai Tribunali aditi la possibilità che l’adottato mantenesse dei rapporti con persone (familiari nella maggior parte dei casi, ma non necessariamente i genitori biologici) a lui vicine.
Ciò senza sminuire il ruolo primario dell’adozione legittimante, ma valutando l’interesse del minore alla stregua di questa preminenza.
Si possono  individuare alcune sentenze che hanno deciso per il mantenimento dei rapporti dell’adottato con un parente a seguito di attente analisi e valutazioni finalizzate a comprendere se tale mantenimento fosse di assoluta utilità e vantaggio per il minore.
Si tratta quasi esclusivamente di adozioni nazionali, poiché la permanenza dei rapporti nel caso di adozioni internazionali risulta assai complicato e improduttivo di utilità per il minore, come in precedenza sottolineato.
Ma anche nelle decisioni di ambito nazionale il principio della preminenza dell’adozione legittimante è sempre stato mantenuto e giustificato dal giudice proprio in virtù della sua esclusiva e completa capacità di creare quel vincolo familiare che nessun altro tipo di adozione è in grado di costruire.
“I diritti dei genitori e degli affidatari recedono a fronte dell’unico interesse da valorizzare appieno, che è quello della bambini…. Nemmeno il possibile ricorso all’adozione in casi particolari di cui all’art. 44 c 1 lett d)… apparirebbe confacente ai parametri imposti dai principi costituzionali e sovranazionali e quindi corrispondete al reale interesse della bambina.
Pertanto, configurando la scelta dell’adozione in casi particolari, un minus rispetto alla cosiddetta adozione piena, applicarla al caso di specie significherebbe da un lato esercitare un’indebita forzatura, poiché in assenza dei presupposti di legge (essendo nel caso di specie provata una condizione di abbandono) e dall’altro limitare in modo del tutto gratuito e arbitrario i diritti della bambina, frustrandone la legittima aspirazione a essere riconosciuta quale figlia a tutti gli effetti delle persone che la adotteranno”.

I tipi di adozione

Per dovere di cronaca la sentenza citata del Tribunale di Potenza del 16/9/2021 ha disposto che la minore mantenga i rapporti con la madre con la mediazione dei servizi sociali, ma ciò che emerge dalle motivazioni e dalle parti citate è il giusto peso dato ai diversi tipi di adozioni.
L’adozione speciale, l’adozione mite sono considerati un minus rispetto all’adozione legittimante poiché solo quest’ultima, creando un rapporto di esclusività tra genitori e figlio permette uno scambio di situazioni, emozioni, sentimenti ed esperienze tipiche della famiglia facilitando la creazione di un rapporto affettivo necessario per il minore abbandonato.
Questo dovrebbe essere l’iter logico giuridico da perseguire nella valutazione dell’interesse superiore del minore per la scelta dell’adozione e della permanenza dei rapporti con altri soggetti; scelta che comporta necessariamente, dobbiamo sempre averlo presente, un cambiamento drastico e una svolta per il futuro del minore e della nuova famiglia creatasi.

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