Cambio scuola durante il periodo di permanenza all’estero: a quale istituto devo comunicare la mia assenza?

Cara Ai.Bi.,

sono un’insegnate di sostegno di una scuola secondaria di primo grado, regolarmente di ruolo. Recentemente ho avuto notizia dell’accoglimento della mia domanda di trasferimento dall’istituto presso cui ho insegnato negli ultimi 10 anni, a Roma, a uno della mia città natale, in Calabria. Pertanto il prossimo 1° settembre dovrei prendere servizio presso la nuova scuola.

Verso la metà di agosto, però, io e mio marito dovremo partire alla volta del Perù, per andare ad accogliere un bambino in adozione internazionale. Ovviamente non potremo rientrare prima dell’inizio di settembre. Vorrei informare la dirigente scolastica dell’istituto presso cui dovrei prendere servizio della mia situazione, ma vorrei prima di tutto capire come mi dovrò comportare dal punto di vista amministrativo. A quale scuola, la vecchia o la nuova, dovrò presentare il certificato relativo alla partenza e la relativa richiesta di congedo di maternità?

Grazie,

Veronica

 

 

MACCHINA-DA-SCRIVERE11Cara Veronica,

innanzitutto è necessario fare una premessa relativa alle norme sul congedo di maternità per i genitori adottivi. La lavoratrice che adotta un minore straniero ha diritto ad assentarsi dal lavoro per un periodo pari a 5 mesi più il giorno di ingresso in Italia del minore stesso. Tale congedo può essere fruito nei 5 mesi successivi all’entrata del figlio adottivo nel nostro Paese, risultante dall’apposita autorizzazione rilasciata dalla Commissione Adozioni Internazionali. Il periodo di astensione dal lavoro, però, può essere fruito anche prima dell’ingresso in Italia del minore, proprio per consentire alla lavoratrice la permanenza all’estero necessaria all’incontro con il figlio adottivo e all’espletamento di tutte le pratiche relative alla procedura di adozione. La parte di congedo non fruita prima dell’arrivo in Italia del minore può essere fruita, anche in modo frazionato, entro i 5 mesi successivi all’ingresso del minore nel nostro Paese.

Detto questo, veniamo al suo caso specifico. Fino al 31 agosto lei è a tutti gli effetti ancora in servizio nella scuola di Roma: è a questa, pertanto, che dovrà presentare la domanda di congedo e a essa compete il decreto di assenza. Assenza che però si protrarrà fino a oltre il 1° settembre: in vista di quella data sarà sempre la scuola di Roma a comunicare al suo nuovo istituto la sua assenza. In ogni caso, sarebbe certamente utile e cortese da parte sua informare anche la nuova sede della sua impossibilità, del tutto giustificata, a entrare effettivamente in servizio il 1° settembre.

Infine, una nota importante. I periodi di permanenza all’estero correlati alla procedura adottiva devono essere certificati dall’ente autorizzato a cui la coppia affida il mandato. Pertanto, la domanda di indennità a titolo di congedo di maternità dovrà essere corredata di tale certificazione.

Un caro saluto,

 

Ufficio Stampa di Ai.Bi.