Differenza di età fra minore e genitori adottivi: gli incredibili errori del Tribunale di Milano

Gentilissimo Direttore,

considerato il Vostro impegno per migliorare la situazione della normativa sull’Adozione in Italia mi permetto di segnalarLe la nostra esperienza.Ieri abbiamo incontrato il Giudice al Tribunale dei Minori di Milano.Al termine di questa prima parte del nostro percorso adottivo (tutto in salita) di seguito le nostre considerazioni:

1 – Siamo una coppia di 46 e 49 anni con figli bio di 11 e 3.

2 – Siamo stati trattati sin dall’inizio del percorso come una causa persa.

3 – Gli operatori ci hanno avvertiti sin da subito che avendo figli di cui uno di 3 anni non avevamo praticamente possibilità di ottenere l’idoneità all’adozione perché il Tribunale di Milano è contrario e lo ha dimostrato dando inidoneità ad altre coppie con figli di 3 anni.

4 – Gli operatori hanno gestito il nostro percorso senza darci supporto e formazione, con una indagine insufficiente e incompleta e che non ci rappresenta. La relazione non ha espresso valutazioni sulla nostra capacità genitoriale, ma ha ribadito nelle conclusioni che nella nostra famiglia non ci sono le condizioni per una adozione visti i bisogni ancora rilevanti dei nostri due figli.

5 – In fase di restituzione siamo stati informati che eventuali contestazioni alla relazione non potevano essere dettagliate nella relazione e ci viene permesso di inserire solo due punti di una riga ciascuno sui quali si vuole discutere all’incontro col Giudice.

6 – Il Giudice ci ha accolti con l’affermazione che noi non avremmo avuto il diritto di presentare domanda di adozione. Il Giudice ha infatti dichiarato che la legge prevede la possibilità di adozione con una differenza massima di età tra il bambino e gli adottanti di 45 anni. Precisa che questa differenza di età non deve essere superata da nessuno dei due. Considerato il vincolo della nostra primogenitura di almeno 3 anni risulta che l’eventuale differenza d’età tra noi ed il bambino adottivo sarebbe di 43 e 46 anni.

7 – Il Giudice si è altresì detto stupito che gli operatori non ci abbiano avvertito di questa impossibilità (non ci è stato infatti mai comunicato).

8 – Il Giudice si è detto stupito che abbiamo accettato la relazione senza protestare. Abbiamo fatto notare quanto al punto 5 ed il Giudice ha detto che con lei non si poteva discutere la relazione per il suo insieme, né modificarla. Ci ha fatto presente che il Giudice può solo verbalizzare quanto da noi detto.

9 – Il Giudice ha spiegato che non esiste un pregiudizio da parte del Tribunale su famiglie con figli, ma viene valutato caso per caso e che di fronte ad una relazione ostativa come la nostra il Giudice stesso nulla può.

10 – A monte di tutto ciò il Giudice ribadisce che noi non avremmo avuto diritto a presentare la domanda. Noi facciamo presente che ci risulta una diversa interpretazione come dalle seguenti fonti:

http://www.camera.it/parlam/leggi/01149l.htm

TITOLO III DELL’ADOZIONE Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 6.

1. L’articolo 6 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

…….

3. L’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando.

…….

6. Non è preclusa l’adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

http://www.commissioneadozioni.it/it/per-una-famiglia-adottiva/per-adottare.aspx

“Riguardo all’età, secondo la legge:
– la differenza massima tra adottanti ed adottato è di 45 anni per uno dei coniugi, di 55 per l’altro. Tale limite può essere derogato se i coniugi adottano due o più fratelli, ed ancora se hanno un figlio minorenne naturale o adottivo.
Ciò vuol dire che se la futura madre ha 47 anni ed il futuro padre 56, la coppia può adottare un bambino non più piccolo di 2 anni. Se la futura madre ha 54 anni ed il futuro padre 63, la coppia può adottare un bambino non più piccolo di 8 anni.”

http://www.tribunaledeiminori.it/requisiti-adozione.php

Età: tra i coniugi e il bambino deve esserci una differenza d’età minima di 18 anni e massima di 45 (salvo casi di danno grave per il minore). Se uno solo dei coniugi supera il limite massimo di età di non più di 10 anni, l’adozione è ancora possibile.

Il Giudice sostiene che la sua interpretazione è che nessuno dei due debba superare i 45 anni di differenza. A dimostrazione che veniamo considerata una causa persa il Giudice ci spiega che solitamente dedica un’ora e mezza ciascuno, ma che a noi può dedicare gli ultimi minuti prima della chiusura del Tribunale. Ci saluta dicendo: “tanto voi due bambini li avete già”. La ringrazio per l’attenzione.

Lettera firmata

Gentilissima,

il Vostro caso è scandaloso! Mi stupisco che il Giudice abbia dichiarato che “la differenza massima di età tra il bambino e gli adottanti di 45 anni non deve essere superata da nessuno dei due” aspiranti genitori, perché se così fosse questa posizione manifesterebbe una inequivocabile ignoranza, nel senso che il Giudice ignorerebbe manifestamente il contenuto delle norme che Lei stessa ha indicato, con tanto di chiarimenti pubblicizzati dalla CAI. Tra l’altro, non essendo un errore scusabile, visto il ruolo altamente tecnico ricoperto dal giudice, viene il dubbio che l’errata applicazione della norma sui requisiti di età ria riconducibile ad un atto più che volontario.

Ai.Bi. ha provato con tutti i mezzi a chiarire che le norme sui requisiti di età rispetto ai minori vanno lette in maniera coordinata con il resto delle norme che regolano la procedura di adozione dei minori stranieri, così come regolamentata dalla Convenzione de L’Aja del 1993: non sono i giudici italiani ad abbinare alla coppia un minore specifico ed il loro compito, dunque, è solo quello di verificare che la coppia sia idonea senza nulla aggiungere sui limiti di età. L’esistenza di altri figli minori, proprio come dice Lei, avrebbe dovuto condurre il giudice a ragionare sul fatto che nel vostro caso l’eccezione sul limite dell’età fino a dieci anni per uno di voi sarà certamente ammessa. Tra l’altro, sul discorso del rispetto della primogenitura, si deve considerare che dalla dichiarazione di idoneità al momento di un successivo abbinamento e poi adozione trascorrono ad oggi almeno due anni se non di più, motivo per cui respingere una coppia come voi danneggia in realtà minori che fra ad es. 3 anni avranno 5 o 6 anni e che solo ad opera delle autorità straniere verranno in futuro individuati.

Il Vostro caso ci fa capire che adesso stiamo proprio sfiorando il ridicolo: secondo quello che Lei riferisce, i giudici di Milano non si limiterebbero oggi solo a restringere la fascia di età dei minori adottabili (restrizione già contraria alla legge e altamente discriminatoria per i minori potenzialmente adottabili), ma negherebbero persino a monte che una coppia abbia i requisiti per presentare la domanda. A questo punto è evidente che occorre una crociata contro questi giudici responsabili del crollo delle adozioni internazionali.

Visto che avete incontrato il Giudice ieri, non è detto che il decreto di idoneità sia per voi di diniego, anche perché una tale motivazione sarebbe certamente difficile da giustificare per iscritto essendo contraria all’art. 6. Se ciò dovesse accadere e se tale diniego fosse basato su queste considerazioni relative all’età, il decreto sarebbe certamente impugnabile. La preghiamo dunque di tenerci informati mentre rimaniamo a completa disposizione per valutare insieme il da farsi.

Enrica Dato

Ufficio Diritti dei Minori di Ai.Bi.