E’ ora di de-giurisdizionalizzare il percorso adottivo

Lucia scrive:

Come avvocato specializzato nel settore ho rilevato più volte la lentezza e scarsa capacità dei Tribunali ad affrontare tematiche così delicate. Basti pensare a tutti i casi in cui i servizi -dopo mesi di incontri- danno parere positivo all’A.I. ed il TM -dopo mezz’ora di udienza- nega l’idoneità, con motivazioni a volte sconcertanti. E che dire delle ripercussioni psicologiche sulle coppie aspiranti all’adozione, che si vedono sottoposte a giudizi ripetuti (prima dai servizi e poi dal tribunale) rimanendo sempre sotto la spada di Damocle di un risultato incerto? Sinceramente, mi sembra che si allunghino solo i tempi senza un effettivo beneficio per nessuno (meno che mai per un minore in attesa di una famiglia).Quindi, ben venga un unico percorso avanti ai servizi e agli enti, senza ulteriori passaggi (tra l’altro è vero che non vi sono posizioni giuridiche da accertare, ma solo valutazioni di idoneità della famiglia).

Cara Lucia,

il parere di chi si è cimentato in questi procedimenti in Tribunale è doppiamente prezioso: questa volta il punto di vista raccolto non è quello degli aspiranti all’adozione – che paradossalmente potrebbero essere giudicati non attendibili al 100% perché in fondo interessati a snellire il procedimento – ma quello di un avvocato si trova al fianco delle coppie per lavoro, e che dunque potrebbe in teoria caldeggiare la permanenza della procedura in mano ai tribunali, essendo fonte di potenziale lavoro per consulenza e assistenza legale.

La Sua testimonianza, cara Collega, ci conferma che, vivendo da vicino l’iter che attualmente gli aspiranti all’adozione sono costretti a seguire, si capisce con maggiore cognizione di causa che si tratta di pura burocrazia che non ha nulla di realmente funzionale rispetto alla difesa di diritti né alla garanzia per le coppie. Quanto alla garanzia per i minori, le valutazioni da fare nel caso dell’idoneità sono di natura socio-psicologica, mentre i requisiti per potere adottare sono già fissati dalla legge.

Su questi requisiti, fra l’altro, per esempio rispetto all’età degli adottanti e a quella dei minori adottabili, i tribunali fanno oggi più danni che altro: tribunali per i minorenni come quello di Roma, per esempio, nel dichiarare le coppie idonee all’adozione di un minore straniero, introducono delle limitazioni sull’età dei minori che contrastano con le indicazioni dell’art. 6 della legge 184.

Nella fase della dichiarazione di idoneità il minore che la coppia adotterà non è ancora identificato, come è ovvio, visto che l’abbinamento verrà fatto in futuro sotto la responsabilità delle autorità straniere. Questi limiti sull’età, perciò, non hanno affatto l’obiettivo di garantire i minori, ma al contrario quello di discriminarli stabilendo che i minori più grandicelli non potranno beneficiare dell’accoglienza di quella data coppia. E la coppia deve sapere che questi limiti introdotti arbitralmente dal Tribunale (la Cassazione ha già spiegato che le indicazioni sui decreti di idoneità possono riguardare qualità degli adottanti ma non degli adottandi) avranno sono l’effetto di complicare ulteriormente la procedura di abbinamento con un minore straniero e dunque di allungare i tempi o di rendere addirittura inutilizzabile il decreto, a volte solo per pochi mesi di differenza con l’età di un minore proposto in abbinamento dall’estero.

Ecco dunque la preziosa garanzia dei tribunali per i minorenni, della quale sinceramente per l’adozione internazionale si potrebbe fare tranquillamente a meno.

Un caro saluto

Enrica Dato