I figli adottati hanno gli stessi diritti dei figli “naturali”?

Giorgio (tre volte padre adottivo) scrive:

Oltre alle ineccepibili ragioni esposte da AiBi, a mio parere, aggiungerei una considerazione.

Se è vero, com’è vero, che uno dei concetti indiscutibili che si ritrova in tutti gli accordi internazionali sul tema e che esiste anche nell’ordinamento giuridico italiano è che l’adozione produce gli stessi effetti della nascita “naturale”, il bimbo adottato con sentenza di un paese aderente alla convenzione dell’Aja e con accordi bilaterali con l’Italia assume con la sentenza stessa, di fatto, lo status di “nato all’estero da cittadini italiani”.

Tant’è che viene rilasciato addirittura un certificato di nascita da parte delle autorità amministrative del paese estero attestante che il bimbo e’ figlio di (ad esempio) Giovanni C…. e Anna S……

Dal sito della Farnesina: i figli di cittadini italiani, anche se nati all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini italiani. La loro nascita deve, pertanto, essere trascritta in Italia. Per richiedere la trascrizione di una nascita, il connazionale può rivolgersi alla Rappresentanza diplomatica o consolare competente per il luogo dove si è verificato l’evento, munito dei seguenti documenti: atto di nascita (in originale o copia conforme all’originale) emesso dall’Ufficio di Stato Civile del Paese estero, debitamente legalizzato e tradotto (v. sezione Traduzione e Legalizzazione dei documenti); dichiarazione sostitutiva comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori (se non iscritto nello schedario consolare). In alternativa il connazionale potrà presentare l’atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000).

Che ne dite? A me sembra molto chiaro:” i figli di cittadini italiani, anche se nati all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini italiani.” Poi si dichiara la nascita, ai fini della trascrizione in Italia, nei modi succitati. Troppo semplice? Forse…ma se i figli adottati sono o non sono uguali nei loro diritti ai figli “naturali”? Ed i genitori…non hanno uguali doveri e diritti? I controlli previsti dalla convenzione? Per me dovrebbero essere fatti dall’ente che riceve la documentazione per la trascrizione (ambasciata, consolato, comune).

Se mi nasce un figlio “naturale” e vado all’anagrafe del mio comune per dichiararne la nascita, chi controlla che sia veramente mio figlio? Il tribunale dei minorenni, forse?

Caro Giorgio,

la norma da Lei indicata sull’acquisto della cittadinanza per i minori nati all’estero da cittadini italiani non è applicabile ai minori stranieri adottati da cittadini italiani. Infatti, nella materia delle adozioni si applica la legge n. 184/1983 e modifiche successive, che è una legge speciale (nel nostro ordinamento la legge speciale deroga la legge generale).

La norma speciale che disciplina l’acquisto della cittadinanza per il minore adottato all’estero è l’art. 34 comma 3 della legge citata: “Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile”. E la trascrizione, come previsto nel successivo art. 35, viene ordinata dal Tribunale per i minorenni su istanza delle parti interessate dopo avere accertato “che l’adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e se sussistono la certificazione di conformità alla Convenzione di cui alla lettera i) e l’autorizzazione prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 39”.

Dunque, l’unico modo di ottenere giustizia rispetto al riconoscimento della sentenza straniera di adozione senza un controllo ulteriore del Tribunale, in tutti i casi in cui la CAI ha certificato il rispetto delle procedure della Convenzione de L’Aja del 1993, è la modifica della legge attuale. Ecco perché ringraziamo anche Lei per la partecipazione attiva al dibattito e segnaliamo l’importanza di una mobilitazione generale per la riforma della legge.