Posso far togliere la patria potestà al mio ex compagno e cambiare il nome a mio figlio?

Cara Ai.Bi.,

sono una mamma italiana di 25 anni con un figlio di 5. Nonostante la mia giovane età, purtroppo, ho già una brutta esperienza da raccontarvi. Il padre del mio bambino l’ha riconosciuto alla nascita, ma dal momento del parto e per tutti i 6 mesi successivi ha reso impossibile la mia vita e del nostro piccolo, a furia di litigi e violenze. Lui è peruviano e, subito dopo la nascita di nostro figlio, ha svolto tutte le pratiche per regolarizzare la sua posizione in Italia. Tuttavia, non ha mai voluto lavorare e dopo qualche tempo ha cominciato a disinteressarsi al bambino: non è venuto al suo battesimo e, in occasione delle visite pediatriche, spegneva il cellulare e costringeva me a trascorrere intere nottate con nostro figlio che stava male. È andato via di casa e non ha mai provveduto neppure all’acquisto dei pannolini per il neonato. Per fortuna non ci eravamo ancora sposati e così ho deciso di lasciarlo. Ho trovato lavoro in un ristorante e ho inserito il piccolo all’asilo nido.

Quando mio figlio aveva 1 anno e 3 mesi ho conosciuto il mio attuale marito – anch’egli straniero: egiziano, da cui un anno e mezzo fa ho avuto un secondo bambino. Ora va tutto bene: mio marito lavora, si prende cura anche del mio primo bambino che lo chiama tranquillamente papà.

Nel frattempo ho saputo che il mio primo compagno è tornato in Perù. Ora vorrei togliergli la patria potestà e cambiare il nome a mio figlio, dandogli il mio. Posso farlo?

Grazie,

Laura

tribunaleGent.ma Sig.ra Laura,

sono molto dispiaciuto della sua situazione passata e soprattutto delle sofferenze sue e del piccolo. Sono però contento di sapere che ora ciò non accade più e che per lei e i suoi figli c’è tranquillità e amore. Lei pone due questioni in riferimento ad una unica situazione. Ovviamente la risposta non può che essere generica dal momento che non sono a conoscenza dei particolari e specifici della vicenda. In merito alla perdita della potestà genitoriale, occorre precisare, a mero titolo tecnico che la recente legge 219/2012 in vigore dal febbraio 2014 ha sostituito il termine “potestà” con “responsabilità”, ma non ha cambiato la sostanza dei diritti e dei doveri di un genitore. La legge prevede la decadenza dalla responsabilità genitoriale qualora il comportamento di uno o di entrambi i genitori sia tale da arrecare un grave pregiudizio al figlio. L’art.  330 cc prevede proprio il caso della decadenza della responsabilità genitoriale e trova il suo fondamento nel diritto del minore a crescere, essere amato, educato ed istruito, nonchè mantenuto, ricevendo altresì le cure e le attenzioni dai propri genitori. Ai sensi dell’art. 330 c.c. la decadenza dalla potestà genitoriale può essere dichiarata dal Giudice qualora un genitore violi o trascuri i doveri nei confronti dei figli minori, oppure quando non siano rispettati i precetti normativi previsti dagli artt. 147 c.c. (diritto dei figli al mantenimento, istruzione, educazione); 570 c.p. (sottrazione del genitore all’obbligo di assistenza e mantenimento); 591 c.p. (abbandono). L’art. 330 c.c. trova, altresì, applicazione nel caso in cui un genitore abusi dei relativi poteri (artt. 320, 324 c.c.; artt. 571 e 572 cp) arrecando così grave pregiudizio al figlio, pregiudizio che può essere anche di natura morale o materiale e non necessariamente di sola natura patrimoniale. La competenza appartiene alla procura minorile e il procedimento può essere avviato d’ufficio (dal PM) o da uno dei genitori o dai parenti. E’ necessario che nella richiesta rivolta alla Procura minorile vengano evidenziati i fatti per cui si intende chiedere la decadenza (cioè tutte le mancanze del genitore verso il figlio) per offrire al Giudicante i motivi per emettere il provvedimento. Infatti, in base alla gravità della situazione il Giudice può decidere per la decadenza totale o anche solo delle limitazioni. Presupposto fondamentale perché si giunga ad una pronuncia di decadenza è che la stessa sia effettivamente corrispondente all’interesse del figlio.

A seguito dell’istanza verrà avviata la procedura giudiziaria presso il Tribunale per i Minorenni territorialmente competente. Con il provvedimento di decadenza viene accertata l’incapacità del genitore di assumere decisioni nell’interesse del minore, ma rimane in essere l’obbligo al mantenimento della prole; inoltre la decadenza non comporta necessariamente l’interruzione automatica dei rapporti con il figlio. Per quanto riguarda il cambiamento del nome, la decadenza genitoriale può essere uno dei casi in cui venga tolto il nome del genitore decaduto. Potrebbe essere lo stesso giudicante, nella propria decisione a stabilire che il figlio non avrà più il nome del padre che ha perduto la genitorialità; in tale caso assumerà il nome della madre, nella fattispecie, il suo.

Sperando di averle fornito le informazioni richieste al ringrazio di essersi rivolta al nostro servizio e cordialmente la saluto

Ufficio legale di Ai.Bi.