Se rifiutassimo un abbinamento, il nostro cammino verso l’adozione potrebbe essere pregiudicato?

Buongiorno Ai.Bi.,

sono un’aspirante mamma adottiva. Io e mio marito abbiamo appena ottenuto il tanto agognato decreto di idoneità e ora siamo nella delicata fase di selezione degli enti autorizzati per scegliere quello a cui affidarci.

Nelle nostre intenzioni ci sarebbe anche quella di dare una minima disponibilità all’accoglienza di un bambino con qualche problema sanitario. Temiamo però che l’ente cerchi necessariamente di abbinarci a un bambino di una certa fascia di età e con determinati problemi di salute. Alcuni nostri conoscenti ci hanno avvertiti che l’ente, in caso di rifiuto dell’abbinamento da parte della coppia, possa addirittura segnalare questo fatto ai servizi sociali, al Tribunale per i Minorenni di riferimento e alla Commissione Adozioni Internazionali. Ovviamente siamo molto preoccupati: una tale segnalazione è davvero possibile? Finirebbe per pregiudicare il proseguimento dell’iter adottivo sia con l’ente a cui si è affidato il mandato, sia con qualsiasi altro ente?

Grazie per le informazioni,

Valeria

 

 

giudice2Gentile Valeria,

I compiti dell’Ente autorizzato sono declinati dall’insieme delle norme e dei principi stabiliti nella materia per effetto delle Convenzioni internazionali, della legge 184/1983 sulle adozioni, delle linee guida e della prassi. In questo senso rilevano innanzitutto la Convenzione dell’Aja del 1993 sulle adozioni internazionali e le linee guida della stessa Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato sull’applicazione della Convenzione, secondo cui le autorità dello Stato di origine devono essere informate sulla decisione dei futuri genitori adottivi di aderire o meno alla proposta di abbinamento con il minore proveniente dalle autorità del Paese di origine del bambino.

La stessa legge nazionale prevede espressamente che l’ente “prende atto del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione di cui all’articolo 38 comunicandone le ragioni” includendo fra i compiti dell’ente anche quello di informare “immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e i servizi dell’ente locale della decisione di affidamento dell’autorità straniera”.

Più in generale le norme richiedono che l’abbinamento sia trasmesso alle coppie con il tramite di professionisti dell’ente. Laddove tali professionisti, in particolare gli psicologi con cui l’ente collabora, riscontrino situazioni che possono rivelare una avvenuta modifica delle condizioni esistenti al momento della dichiarazione di idoneità o che manifestino una condizione, anche transitoria, che necessita di accompagnamento e sostegno, è dovere dell’ente effettuare le dovute segnalazioni alle competenti autorità. Non si tratta di adempimenti che hanno un carattere “sanzionatorio” per le coppie ma al contrario di accuratezza nell’accompagnamento che tutti gli attori del sistema devono fornire alle coppie che aspirano all’adozione nell’ottica del superiore interesse dei minori in attesa di accoglienza stabile. La segnalazione ha esclusivamente lo scopo di permettere a tutte le autorità coinvolte di seguire il percorso di adozione della coppia specie dal punto di vista psicologico. Alla segnalazione non segue alcuna conseguenza se non quella di fare in modo che i servizio socio assistenziali e tribunali per i minorenni competenti per territorio possano intervenire qualora lo ritengano con un ulteriore e specifico supporto alle coppie. Inoltre deve tenersi presente che l’idoneità ad adottare non è un provvedimento definitivo ma al contrario è sempre modificabile. Esso deve rispecchiare il momento vissuto dalle coppie e, più in generale, anche quando il decreto dovesse essere revocato “per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità” (come previsto che i tribunali decidano secondo l’art. 30 comma 4 della legge 184/1983) le coppie non decadono dalla possibilità di adottare e possono sempre riproporre la domanda in un momento successivo.

Un caro saluto,

 

Ufficio Diritti di Ai.Bi.