Abbiamo un bambino in affido preadottivo. Per un viaggio all’estero devo chiedere autorizzare al giudice?

Buongiorno Ai.Bi.,

vi scrivo per chiedervi un’informazione piuttosto “tecnica” e burocratica, affidandomi alla vostra trentennale esperienza. Io e mia moglie stiamo adottando un bambino straniero che vive con noi già da 4 mesi. Dico “stiamo adottando” e non “abbiamo adottato”, perché siamo ancora nella fase del cosiddetto “affidamento preadottivo”. So che questa è una procedura prevista ormai solo da pochi Paesi di origine dei minori adottati, ma a noi è toccata.

Con l’estate ci siamo trovati davanti a un problema pratico. Nella seconda metà di agosto io e mia moglie vorremmo andare all’estero per una settimana di vacanza e ovviamente vorremmo portare con noi anche nostro figlio. Per poter effettuare un viaggio all’estero durante l’affidamento preadottivo è necessario richiedere un’autorizzazione particolare al giudice?

Grazie per le informazioni,

Gianmarco

 

 

giudice2Caro Gianmarco,

Premetto che l’affidamento preadottivo consiste in un periodo di tempo di un anno successivo alla sentenza di adozione straniera, che la coppia trascorre in Italia con il bambino.

Sono ormai pochi i Paesi stranieri che richiedono l’affidamento preadottivo. Solitamente le coppie che adottano all’estero rientrano in Italia e possono richiedere immediatamente la registrazione della sentenza straniera di adozione, divenendo a tutti gli effetti genitori, anche per lo Stato italiano, del piccolo che hanno adottato.

Alcuni Paesi invece richiedono questo ulteriore periodo di convivenza della coppia con il bambino, quale ulteriore tempo necessario per verificare la validità dell’abbinamento tra coppia e minore e la persistenza dell’interesse superiore del minore a stare in quella famiglia, al fine di emettere la sentenza definitiva di adozione. L’autorità competente a fare ciò è quella italiana.

Nell’adozione nazionale invece il periodo di affido preadottivo è la norma, ma la situazione che si realizza è la medesima sopra descritta, ovviamente facendo riferimento esclusivamente alle autorità italiane.

In entrambi i casi durante questo periodo, il minore non è ancora figlio della coppia e i servizi sociali territoriali hanno l’incarico di monitorare la famiglia e riferire al Tribunale competente.

L’espatrio quindi diventa alquanto problematico e, in virtù di casi precedenti, effettuabile laddove vi siano esigenze particolari.

Il suggerimento è quello di rivolersi ai servizi sociali che seguono la famiglia, che hanno contatti diretti con il Comune di residenza che solitamente ha  la tutela del minore .

Per l’espatrio è comunque necessario un provvedimento del Giudice, e come già detto, motivato da esigenze specifiche e improrogabili.

Un cordiale saluto,

 

Ufficio Diritti di Ai.Bi.