Adozioni internazionali: vorremmo tanto rendere felice un bambino abbandonato. Matrimonio e convivenza sono equiparati?

Gentile Ai.Bi.

Mi chiamo Simona e con il mio compagno Marco vorremmo tanto adottare un bambino. Non siamo molto informati su quello che prevede l’iter e i “requisiti” che bisogna avere e se si può scegliere l’età del bambino (a noi piacerebbe un bambino di età tra 0 e 5 anni).  Siamo una coppia stabile (da 25 anni), non siamo sposati e non abbiamo progetti in tal senso. Per quello che so, per noi non c’è alcuna possibilità di adottare un bambino senza famiglia. Il che ci riempie il cuore di tristezza perché ci sarebbe piaciuto molto renderci utile e provare a fare felice qualcuno. Rimane l’affido, ma mi sembra un percorso anche più difficile e farraginoso dell’adozione internazionale. Grazie per tutti i chiarimenti che ci fornirete.

Simona e Marco

 

Buongiorno cara Simona,

Le confermo che per l’adozione di un minore straniero sono previsti gli stessi requisiti che per l’adozione nazionale. L’art. 6 comma 1 della legge 184/83 (modificata dalla L.149/2001) che disciplina l’adozione e l’affidamento stabilisce che l’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto. Il comma 4 dello stesso art. 6, specifica, inoltre, “il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto”.

Pertanto, essendo voi conviventi in modo stabile da ben oltre 3 anni, potrete intraprendere il percorso dell’adozione internazionale subito dopo esservi sposati.

Per quanto concerne l’età del minore adottato, la stessa legge prevede una differenza massima di 45 anni tra l’aspirante genitore più giovane e il bambino. Con un’eccezione: nel caso in cui uno dei due coniugi abbia oltre 10 anni in più dell’altro, la differenza massima di età rispetto al minore può essere anche di 55 anni, da calcolare rispetto all’età del coniuge più anziano.

Per quanto concerne l’affido familiare, questo può essere intrapreso da coppie sposate o conviventi, con o senza figli, o single. Trattasi però di un scelta e di un percorso di accoglienza altro dall’adozione internazionale. Quando una famiglia attraversa un momento di difficoltà e non riesce a prendersi momentaneamente cura dei figli, i minori possono essere accolti per un periodo di tempo determinato in un’altra famiglia, appunto la famiglia affidataria. L’affido, che noi chiamiamo Accoglienza Familiare Temporanea (AFT), può durare fino ad un massimo di 24 mesi.

Per maggiori informazioni può visitare la pagina del nostro sito dedicata all’affidamento familiare https://www.aibi.it/ita/attivita/affido/  o scrivere a  affido@aibi.it

Se invece vuole approfondire e continuare nel suo progetto di adozione, saremo felici di averla al nostro Open day giovedì 06 luglio nella sede a lei più vicina e poter rispondere a tutte le sue domande.

Buona giornata,

Un caro saluto

Ufficio stampa

Ai.Bi.