Condizioni di salute del minore adottato.Tribunale di Lodi: l’ente autorizzato non è responsabile delle informazioni provenienti dall’Autorità Straniera

Un Giudice di Pace di Lodi ha finalmente fatto luce sulla questione della responsabilità degli Enti autorizzati rispetto alle informazioni trasmesse agli aspiranti genitori adottivi sulle condizioni di salute dei minori proposti in abbinamento: “l’ente autorizzato ha solo l’obbligo di raccogliere le informazioni provenienti dall’autorità’ straniera”, “senza che abbia alcun potere/dovere di intervenire direttamente nella raccolta delle informazioni medesime”.

Il caso nasce dalla causa che una coppia ha proposto contro Ai.Bi. per avere il risarcimento dei danni conseguiti al fatto di avere “dovuto” rinunciare ad un abbinamento precedentemente accettato dalla coppia perché il minore si è rilevato affetto da una rara malattia che non risultava dalla scheda e che era emersa, manifestandosi per la prima volta, durante la convivenza all’estero della coppia col minore.

Il giudice ha spiegato che l’obbligazione dell’ente autorizzato è “di mezzi” e non “di risultato” e che solo nel caso in cui la scheda inviata dall’autorità straniera fosse carente potrebbe ritenersi sussistente un potere/dovere dell’ente di “attivarsi direttamente nella raccolta delle informazioni”. Infatti, “al momento della sottoscrizione del mandato all’ente autorizzato di procedere all’adozione internazionale, non sorge in capo agli aspiranti genitori un diritto soggettivo a diventare genitori atteso che l’adozione internazionale è uno strumento di solidarietà internazionale volto alla realizzazione del suo interesse centrale che è quello di dare al minore dei genitori nonché la possibilità di vivere in famiglia”.

Nel caso di specie il giudice ha riconosciuto che la scheda psicosociale del minore che Ai.Bi. aveva trasmesso alla coppia conteneva tutte le informazioni che la legge prescrive e che la coppia aveva ricevuto tutte le informazioni sul bambino previste dalla legge, come confermato dalla sottoscrizione dell’ accettazione della proposta di abbinamento.

Con questa sentenza sembra finalmente chiarito, una volta per tutte, che l’Ente non può garantire che il minore godrà di buona salute a vita sulla base di elementi che non si sono manifestati e che l’autorità estera non ha mai comunicato. Del resto, se fosse altrimenti si giungerebbe all’assurda conclusione che il minore dovrebbe essere sottoposto ad accertamenti tali cui nessun normale cittadino si sottopone, neppure gli adottanti!

Speriamo che da oggi le numerose pretese che sempre più spesso le coppie avanzano sotto questo aspetto si ridimensionino, anche tramite il confronto con la genitorialità naturale: è forse pensabile che un medico debba prevedere ogni tipo di malattia che si potrebbe verificare nel futuro di un bambino?