Esteso il congedo parentale per figli fino a 12 anni di età anche per i casi di adozione, nazionale e internazionale, e di affido

Ampliati i periodi entro i quali è possibile per i lavoratori chiedere (in via puramente facoltativa, è una loro libera scelta) i congedi parentali dopo la fine del congedo obbligatorio di maternità. Lo dispone il decreto legislativo 80/2015 in attuazione del jobs act.

Il tempo entro il quale si possono chiedere i congedi è prolungato di quattro anni. Non più fino agli otto anni del bambino ma fino ai 12 anni. Attenzione, però, non sono modificate le assenze massime esercitabili entro i 12 anni. Segnatamente esse sono di: a) 6 mesi se il congedo viene preso solo dalla madre; b) 7 mesi se viene preso solo dal padre; c) 10 mesi nel complesso se il congedo è alternativamente preso da entrambi i genitori; d) 11 mesi sommati tra i due genitori, se il padre prende per sé come minimo tre mesi, e) 10 mesi se il genitore è solo, nel senso che l’altro non esiste, oppure è deceduto.

Abbinata a questo modifica c’è anche l’altra legata al pagamento della indennità Inps che ora può essere riconosciuto fino al sesto anno di bambino e non più fino al terzo.

Per quanto riguarda l’indennizzo, la legge crea tre diverse situazioni: 1) assegni a tutti; b) assegni ulteriori solo a chi ha redditi sotto un certo importo; c) niente assegni.

L’indennità è pari al 30% della retribuzione dell’interessato ed è riconosciuta solo per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. Risultato? Si raddoppia il periodo entro cui si può chiedere l’assegno Inps, ma il pagamento non supera mai il semestre.

Innovazioni importanti anche nel ramo dei congedi parentali presi per un figlio con disabilità in situazione di gravità. Anche in questa ipotesi è possibile prenderli  entro il 12° anno del figlio. Tutto ciò vale anche per i casi  di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. La possibilità di chiedere il congedo  entro  il 12° anno del figlio non modifica la norma per la quale non può superare tre anni il diritto alla indennità economica pari al 30% della retribuzione.

Fonte: Il Mattino