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Dopo Bibbiano. Perché l’avvocato del minore e non solo un curatore o un tutore? La spiegazione

Serve una figura con competenze specifiche, terza rispetto a tutte le parti coinvolte. Tranne una, quella del bambino

tribunale minorenniDopo lo scandalo di Bibbiano ha preso piede in ambito istituzionale, fino ai massimi livelli, la proposta suggerita da Ai.Bi. – Amici dei Bambini di introdurre, in ogni caso di intervento istituzionale su minorenni, la figura dell’”avvocato del minore”. Sino ad oggi, è stata ritenuta sufficiente e legittima la rappresentanza legale del minore da parte del tutore e, per il caso di conflitto di interessi, la nomina di un curatore speciale.

Ma perché allora proprio l’avvocato del minore e non un semplice curatore o tutore? Perché, in realtà, le tre figure del tutore, del curatore e dell’avvocato del minore sono profondamente diverse tra loro.

Il tutore, in base alle stesse previsioni del codice civile ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e, quando possibile, ne amministra i beni. Egli tuttavia, a differenza dell’avvocato del minore, non ha un ruolo dotato di autonomia perché le sue funzioni sono sottoposte al controllo del Giudice Tutelare presso il Tribunale ordinario.

Il tutore poi ha specifici obblighi in tema di istruzione ed educazione del minore, ruolo che esula da quello dell’avvocato che ha un ruolo decisamente più tecnico e specifiche competenze per la difesa giudiziale e che, nel caso di nomina di tutori non avvocati, non sono comunque colmabili.

Quanto al curatore speciale, ne è prevista la nomina da parte del Giudice per il compimento di atti specifici di straordinaria amministrazione che i genitori responsabili non vogliano o non possano compiere. Non si tratta, anche in questo caso di un legale abilitato all’esercizio della professione forense (circostanza solo eventuale in funzione dell’atto o degli atti da compiere) né di una figura dotata della autonomia e del ruolo compatibile con la necessità che il minore sia difeso nei procedimenti giurisdizionali in cui siano coinvolti propri interessi relativi alle specifiche materie indicate, cioè responsabilità genitoriale e applicazione delle misure di protezione del minore alternative alla famiglia.

L’avvocato del minore, invece, è una figura con competenze specifiche, terza rispetto a ogni parte coinvolta (Tribunale, servizi sociali, famiglia d’origine) e dedicata esclusivamente al minore inteso come soggetto depositario di pieni diritti. Una figura che deve avere una visione d’insieme monitorando tutto quanto avviene dal momento in cui il minore viene allontanato dalla propria famiglia, con un preciso diritto di accesso agli atti per verificare il rispetto delle leggi, anche e soprattutto ad opera delle realtà istituzionali.