Figlio di due madri. Per la Corte costituzionale non è possibile. Per fortuna

La Consulta dice no al ricorso di una coppia omosessuale di donne che chiedevano il riconoscimento del ruolo di madri del figlio di una delle due

La Corte costituzionale ha detto no al riconoscimento del “figlio di due madri”. La sentenza della Consulta è stata emessa in seguito al ricorso presentato da un’italiana e dalla moglie americana, le quali chiedevano di essere entrambe riconosciute come madri del figlio di quattro anni partorito dalla seconda e concepito con fecondazione eterologa in Danimarca.

Un ricorso avvenuto in seguito al “no” del Comune di Pisa al riconoscimento della “doppia maternità”.

Questo ultimo verdetto lascia così inalterata la normativa italiana con un giudizio di inammissibilità, come ha spiegato con una nota l’ufficio stampa della Corte: “Il Tribunale ha riferito il proprio dubbio di costituzionalità a una norma interna che avrebbe impedito l’applicazione della legge straniera, rilevante nel caso concreto in ragione della nazionalità del minore, ma non ha individuato con chiarezza la disposizione contestata, né ha dato adeguato conto della sua affermata natura di ‘norma di applicazione necessaria’”.

Una richiesta inammissibile dunque per la Corte, che avrebbe dovuto intervenire sull’ordinamento italiano vigente.

Casi analoghi a quello di Pisa erano stati risolti dai tribunali applicando la legge 184 del 1983 sulle adozioni nella parte in cui questa le prevede anche in casistiche “particolari”. Così, come spiega Avvenire, “anche in assenza di una normativa sulla ‘stepchild adoption’, deliberatamente esclusa dal Parlamento quando approvò la legge sulle unioni civili, le sentenze delle corti locali avevano di fatto consentito l’adozione da parte della donna che non è madre del bambino senza però mai dichiararla madre al pari di quella biologica, non potendo ovviamente forzare la legge fino a questo punto. Ora il no della Corte costituzionale ferma anche il primo tentativo in questa direzione approdato davanti al giudice delle leggi”.

A maggio la Corte di Cassazione a sezioni unite aveva affermato che non può essere trascritto nei registri dello stato civile italiano il provvedimento di un giudice straniero che riconosca il rapporto genitoriale anche da parte del componente di una coppia omosessuale privo di legami genetici con il figlio del partner.

In un momento in cui l’ideologia sembra obnubilare il pensare collettivo della società, la legge, quando vuole, può costituire ancora un saldo argine.