Ho una bambina in adozione a rischio giuridico. Se la mamma ritorna, me la portano via?

 

Buongiorno Ai.Bi.,

vi scrivo per sottoporvi un problema che riguarda la procedura di adozione nazionale che vede protagonista la mia famiglia e la bambina che abbiamo accolto qualche tempo fa.

Si tratta di una bambina trovata abbandonata a bordo di un treno quando aveva 4 anni e mezzo e collocata in una casa famiglia. Tutte le ricerche per individuare i suoi genitori e i parenti fino al quarto grado si sono rivelate vane. Pertanto, circa 6 mesi dopo, è stata assegnata a me e mio marito, che avevamo presentato al Tribunale per i Minorenni la nostra disponibilità all’adozione nazionale. Il collocamento della bambina nella nostra famiglia è avvenuto però con la modalità dell’adozione a rischio giuridico. Come potete facilmente comprendere, siamo ora terrorizzati dall’idea che la mamma o qualcuno dei parenti della piccola possano tornare a farsi vivi. Nel caso in cui qualcuno si ripresenti, potrebbero togliermi la bambina e vanificare la procedura adottiva?

Grazie,

Annalisa

 

giudiceCara Annalisa,

l’adozione a rischio giuridico avviene quando la procedura che conduce alla dichiarazione di adottabilità di un minore è ancora aperta o quando questa sia messa in discussione dalla famiglia di origine del bambino. I genitori biologici del minore, infatti, possono impugnare la sentenza di adottabilità. In quel caso, nonostante la famiglia affidataria possegga i requisiti per l’adozione della bambina, nel caso di collocamento in vista di adozione, è possibile che l’adozione non vada in porto per il rischio che la stessa adottabilità del minore venga meno giuridicamente. Nel caso in cui,  ad esempio, i giudici chiamati a riformare la sentenza di adottabilità accolgano l’impugnazione da parte della famiglia di origine (oppure del Pubblico Ministero), il minore, inizialmente dichiarato adottabile e collocato presso la potenziale coppia adottiva, non potrà più essere adottato e saranno attivate per lui le soluzioni del caso, come il rientro nel proprio nucleo famigliare di origine oppure un’altra temporanea soluzione.

La legge prevede dei limiti di tempo per impugnare le sentenze di adozione: sia l’appello che il ricorso in Cassazione contro la sentenza di adottabilità devono essere presentati dalle parti interessate entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza. Se la sentenza non viene impugnata diventa definitiva. In caso di impugnazione, invece, sono previste procedure con tempi abbastanza stretti per la decisione: la Corte d’appello sente le parti e il pubblico ministero ed effettua ogni altro opportuno accertamento (per il quale non sono in verità previste specifiche scadenze) e pronuncia la sentenza in Camera con obbligo di pubblicare la decisione entro 15 giorni. La Cassazione, invece, è tenuta a decidere entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso. In caso di impugnazione la dichiarazione di adottabilità può sempre essere ribaltata ma, se l’impugnazione non viene accolta, la pronuncia del grado precedente diventa definitiva.

La decisione della Corte d’Appello o della Cassazione di accogliere l’impugnazione è strettamente legata alla tipologia di situazioni che i giudici si trovano a dover valutare. Con recenti pronunce è perfino accaduto che la Corte d’Appello abbia revocato la precedente dichiarazione di adottabilità attraverso una valutazione nel merito di situazioni sopravvenute dopo la sentenza e decidendo, per esempio, sulla base del fatto che la situazione di difficoltà che aveva portato all’allontanamento del minore dalla propria famiglia di origine fosse stata superata, per il ricollocamento del bambino nel nucleo biologico.

Un caro saluto,

 

Ufficio Diritti di Ai.Bi.