Perché un bambino in affido “reso adottabile” non viene lasciato ai genitori affidatari?

Ricky scrive:

In Italia è sempre tutto un pasticcio: “la Corte d’Appello di Torino ha dichiarato adottabile” una minore in affido, ma i consulenti nominati dalla Corte avevano scritto che “una separazione dai genitori affidatari, invece, comporterebbe nella bambina danni irreversibili”. Ma rendendola “adottabile” non la toglieranno ai genitori affidatari per darla ai futuri genitori adottivi?

Caro Ricky,

in effetti applicando l’art. 44 della legge 184/1983, e successive modifiche, sulle adozioni è ammesso che nel nostro Paese venga dichiarata una adozione in casi in cui il minore abbia rapporti significativi con un’altra famiglia, per esempio quella affidataria. Certo però, la dichiarazione di adottabilità del minore non è necessariamente incompatibile con l’adozione del minore da parte dei precedenti affidatari. Comunque, senza conoscere i dettagli del caso di Torino da Lei richiamato, è difficile dare un giudizio sulla bontà dell’operato del giudice. Infatti, il procedimento per la dichiarazione di adottabilità viene avviato con l’impulso del procuratore presso il Tribunale per i minorenni sulla base delle relazioni e segnalazioni ricevute e su questo procedimento, una volta avviato, il giudice è tenuto a decidere. Inoltre va tenuto presente che gli affidatari sono tenuti a fare una espressa istanza di adozione al tribunale e devono naturalmente rispondere ad alcuni requisiti, fra cui, per esempio, proprio l’aspetto dell’età che, specie se particolarmente avanzata come Lei stesso evidenziato, è un elemento delicato che i giudici devono tenere in considerazione, visto che invece per essere genitori affidatari non ci sono dei limiti di legge. Proprio nell’interesse del minore, dunque, che gli affidatari vengano dichiarati genitori adottivi non è un passaggio né automatico né obbligatorio.

Enrica Dato

Ufficio Diritti dei Minori di Ai.Bi.