Posso adottare il figlio della mia compagna?

Buongiorno, sono un uomo separato dal 2014. Vorrei adottare il figlio di otto anni della mia compagna: preciso che il bambino non è stato riconosciuto dal padre biologico. Potreste indicarmi la strada da seguire, possibilmente senza far ricorso a un avvocato? Grazie per la risposta che vorrete darmi. Cordiali saluti,

Michele

giudiceGentile Michele,

la separazione non fa cessare gli effetti del matrimonio, il che vuol dire che Lei è di fatto coniugato, anche se nel frattempo ha una nuova compagna. In generale non è possibile adottare senza il consenso del coniuge. Inoltre, secondo i principi dell’ordinamento vigente, l’adozione del figlio del partner è ammessa quando le coppie sono coniugate e non conviventi.

Quindi in base alla legge 184 del 1983 aggiornata, e in particolare agli articoli 6 e 44, Lei dovrebbe, premessa la cessazione del precedente matrimonio, sposare la sua compagna e poi adottare il figlio di lei (come previsto nell’art.44 lettera b). Oppure, Giovanni, se Lei fosse nominato ufficialmente come affidatario del minore e venisse dimostrata l’instaurazione di un legame utile per il bambino, potrebbe forse anche, in un momento successivo e a condizione che ciò coincidesse con l’interesse del bambino stesso, in base alla valutazione del tribunale e dei servizi sociali, chiederne l’adozione (ex art. 44 comma 1 lettera d).

L’adozione ex art. 44 è comunque un’ adozione cosiddetta “speciale” perché aggiunge al minore un nuovo legame familiare senza annullare i precedenti già esistenti.

Dunque il consiglio che possiamo darle è di cominciare chiedendo che il Tribunale per i Minorenni affidi il minore a Lei. Riguardo alla necessità di farsi seguire da un avvocato, sappia che in ogni caso di affidamento e di adozione speciale (c.d. secondo articolo 44), l’istanza dell’interessato al Tribunale per i minorenni può essere fatta anche senza l’assistenza di un avvocato.

Cordiali saluti

Ufficio Diritti di Ai.Bi.