Staremo 8 mesi in Kenya per adottare nostro figlio, ma all’INPS non interessa

In riferimento alla news Congedi: genitori adottivi e affidatari come quelli naturali (Rs, da Famiglia Cristiana)

Brunello il 07/11/2012 alle 09:41 scrive

Salve,
ho letto con interesse l’articolo ma erano concetti che già conoscevamo. Peccato che all’INPS non siano altrettanto informati. Io e mio marito adotteremo in Kenya dove notoriamente il periodo di permanenza richiesta è addirittura di 8/9 mesi. Quindi abbiamo necessità di usufruire di tutto quanto previsto dalla legge. Oltre ai 5 mesi di maternità obbligatoria dunque anche dei congedi parentali retribuiti al 30% che prenderebbe mio marito. Tuttavia al lavoro non hanno saputo dirgli nulla (eh sì che lavora in una grande azienda) e all’Inps continuano a dirgli che per usufruire dei congedi parentali la loro circolare parla di ingresso IN ITALIA e non IN FAMIGLIA (infatti anche la documentazione da presentare risponde a questa logica: autorizzazione Cai, dati sul minore, ecc..). E ahimè sono fermi su questa posizione negandoci di fatto un diritto.
Certo potremmo prendere questi 6 mesi al rientro… ma per noi non sarebbe la stessa cosa, visto che dobbiamo sostenere uno sforzo economico enorme nei 9 mesi in Kenya con spese di affitto, vitto e tutto quanto… continuando naturalmente a pagare tutte le nostre spese in italia. Quindi sono quelli i mesi in cui avremo più bisogno. Sappiamo che questo è un problema di pochi, visto che generalmente le famiglie adottive non sono costrette ad un periodo così lungo all’estero, quindi per loro entrata in Italia ed entrata in famiglia di fatto e grosso modo coincidono, mentre per noi non coincidono affatto!Pertanto non sappiamo come fare…Se andassimo davanti ad un giudice vinceremmo sicuramente… ma ora come facciamo? So solo che, per questo e mille altri motivi, stiamo accumulando una rabbia incredibile…e quando torneremo dal Kenya racconteremo tutto…Intanto grazie a chi vorrà consigliarci su questo specifico argomento.

Gent.mo Sig,
purtroppo la legge attuale non contempla la situazione delle coppie adottive in paesi nei quali è prevista una permanenza prolungata. Pertanto i congedi parentali sono stati considerati in funzione solitamente del periodo successivo al rientro in Italia poichè per il tempo di permanenza all’estero è consentita la facoltà di avviare tutto o in parte il congedo di maternità (o paternità) ed inoltre è previsto il diritto all’astensione non retribuita. Nel caso di specie però effettivamente, ci sarebbe una manchevolezza legislativa. Tuttavia esaminando nel merito la legge si può superare tale lacuna.
L’art. 26 TU 151/01 come modificato prevede nel caso di adozione internazionale una facoltà della coppia di fare decorrere il congedo di maternità o durante la permanenza all’estero o successivamente al rientro in Italia. L’articolo utilizza il termine “Ingresso del minore in Italia”. L’art. 36 TU 151/01 come modificato, relativamente al congedo parentale invece utilizza il termine “dall’ingresso del minore in famiglia”. La circolare da Voi citata, di cui non avete indicato gli estremi di riferimento (circolare indicata dall’INPS), quindi non è corrispondente alle attuali disposizioni legislative.
Tale differenza di terminologia è essenziale. Infatti, precedentemente alle modifiche legislative i termini “ingresso in Italia” e” ingresso in famiglia” erano da considerarsi equivalenti, ma ora con l’abrogazione di alcuni articoli dello stesso TU 151/01 non è più così. Pertanto la giustificazione logica all’utilizzo di due diversi termini di decorrenza per i congedi parentali e di maternità può essere quella di considerare per “l’ingresso in Italia” il giorno dell’effettivo rientro in Italia della nuova famiglia (coppia e figlio) dopo la permanenza all’estero, mentre per “ingresso in famiglia” il giorno in cui il minore, a seguito della decisione adottiva straniera, entra effettivamente in famiglia con la quale, nei paesi africani (v. Kenya) deve convivere a lungo nel proprio paese prima di giungere in Italia.
Tale situazione giustificherebbe la possibilità di usufruire dei congedi parentali anche durante la permanenza all’estero, successivamente all’effettivo inizio della convivenza con la famiglia adottiva.
Si tratta ovviamente di una interpretazione, ma che ha dei reali e logici supporti normativi.
Sperando di essere stato di aiuto cordialmente saluto.
Luca Rebuscini
Ufficio Diritti dei Minori di Ai.Bi