Volontè: presentata proposta di legge per riconoscere la kafala

Riceviamo e pubblichiamo la Proposta di Legge dell’Onorevole Luca Volontè, deputato del gruppo parlamentare Unione di Centro. La proposta di Legge è rivolta a “porre rimedio al ritardo italiano in merito alla ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all’Aja il 19 ottobre 1996″.  All’onorevole Luca Volontè vanno i nostri ringraziamenti per l’impegno profuso a favore dei bambini abbandonati.

 “La presente proposta di legge intende porre rimedio al ritardo italiano in merito alla ratifica della Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996, sottoscritta nel maggio 2003, concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori. Si tratta di una Convenzione che «aggiorna» quella dell’Aja del 5 ottobre 1961, oggi vigente in Italia essendo stata sottoscritta ai sensi della legge n. 64 del 1994, e che ha come oggetto tutti i provvedimenti di protezione del minore e dei suoi beni, ad eccezione dell’adozione (già regolamentata a livello internazionale dalla Convenzione dell’Aja del 1993, ratificata ai sensi della legge n. 476 del 1998), degli obblighi alimentari (già regolamentati dalla Convenzione dell’Aja del 1973), della sottrazione dei minori (già regolamentata dalla Convenzione dell’Aja del 1980, ratificata ai sensi della citata legge n. 64 del 1994) e di alcuni provvedimenti elencati nell’articolo 4 (ad esempio in materia di successioni, previdenza sociale, decisioni sul diritto di asilo e in materia di immigrazione). In definitiva, rientrano espressamente nel campo di applicazione della Convenzione i provvedimenti che regolano i rapporti fra genitori e figli e quelli che dispongono sulla protezione dei minori (l’elenco delle materie è contenuto nell’articolo 3 della Convenzione stessa: attribuzione, esercizio e revoca – totale o parziale – della responsabilità genitoriale, nonché sua delega; diritto di affidamento; tutela, curatela e istituti analoghi; designazione e funzioni di qualsiasi persona od organismo incaricato di occuparsi del minore o dei suoi beni; collocamento in famiglia di accoglienza o in istituto anche mediante Kafala o istituto analogo; supervisione da parte delle autorità pubbliche dell’assistenza fornita al minore da qualsiasi persona se ne faccia carico; amministrazione, conservazione o disposizione dei beni del minore). La Convenzione si applica in tutte le situazioni con elementi di «internazionalità» e ha i seguenti obiettivi specifici:
1) determinare lo Stato le cui autorità sono competenti ad adottare le misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore;
2) determinare la legge applicabile da tali autorità nell’esercizio della loro competenza;
3) determinare la legge applicabile alla responsabilità genitoriale;
4) garantire il riconoscimento e l’esecuzione delle misure di protezione del minore in tutti gli Stati contraenti;
5) stabilire fra le autorità degli Stati contraenti la cooperazione necessaria alla realizzazione degli obiettivi della Convenzione.
In sintesi, la principale novità rispetto alla Convenzione del 1961 consiste nella creazione di un’autorità centrale e nell’istituzione di una procedura di « consultazione» fra le autorità dei due Paesi di residenza attuale e di residenza « futura » del minore, che garantirà alle decisioni in materia minorile un riconoscimento il più possibile uniforme nei vari Stati con il superamento del limite territoriale dello Stato in cui il provvedimento è stato emesso.
La ratifica della Convenzione in esame è obbligatoria per lo Stato italiano in seguito alla decisione del Consiglio europeo del 5 giugno 2008 (2008/431/CE) con cui l’Italia, fra altri Stati, è stata autorizzata alla ratifica stessa entro il 5 giugno 2010, termine spirato senza nulla di fatto. Considerato quanto precede, il nostro Paese deve approvare al più presto la ratifica della Convenzione e le norme necessarie all’attivazione delle procedure in essa previste, inclusa la nomina dell’autorità centrale, competente ai sensi della Convenzione stessa, strumento principe di diritto internazionale per la protezione dei diritti dell’infanzia a livello europeo e internazionale. La proposta di legge consta di tre articoli, recanti, il primo, l’autorizzazione alla ratifica della convenzione, il secondo, l’ordine di esecuzione della stessa e, il terzo, la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”.