Adozione. Stiamo per chiedere il fallimento adottivo: quali sono i nostri doveri una volta che i “nostri” bambini saranno ospitati in una comunità educativa?

Spettabile Ai.Bi.

Io e mia moglie abbiamo adottato, in Sudamerica una bambina, che, adesso ha 16 anni e sua sorella di 8.
Purtroppo per motivi che non sto a specificare e che hanno reso invivibile la situazione in casa, stiamo per chiedere il fallimento adottivo tramite gli assistenti sociali col tribunale dei minori.

Potreste indicarci quali siano i nostri doveri nei loro confronti sia dal punto di vista economico, sia per quanto riguarda gli altri aspetti legali, una volta in casa famiglia? Grazie

Paolo

Nell’ordinamento italiano i rapporti familiari sono sottratti all’autonomia privata nel senso che non sono oggetto di negoziazione e i genitori non possono decidere di abdicare ai propri doveri né  di non essere genitori per propria volontà.

I genitori hanno l’ obbligo di mantenere i propri figli. Sia che si tratti di figli “biologici” sia di figli adottati. Il loro obbligo è il medesimo e non cambia!

Gentile sig. Paolo, pur non conoscendo i dettagli delle difficoltà in corso tra lei, sua moglie e i vostri figli, più che del supporto di un legale, ci permettiamo di constatare l’assoluta necessita di un supporto dei servizi socio-assistenziali degli enti locali oppure di professionisti psicologi di vostra fiducia. L’obiettivo è quello del superamento del momento di difficoltà che nell’adolescenza è comune in tutte le famiglie.

Dopo tanti anni insieme è da escludere che le famiglie adottive possano trovare il supporto delle autorità in una operazione tesa ad abdicare su base volontaria ai propri doveri genitoriali, salvo che venissero accertate dalle stesse autorità competenti, situazioni serie e incompatibili con la convivenza, ma in quel caso le soluzioni adottate dal tribunale potranno essere molteplici prima che si pensi ad addivenire ad una cessazione dei rapporti familiari e all’ingresso dei bambini nel sistema di accoglienza alternativo alla loro famiglia. Le misure previste sono quelle della legge 184/1984 sull’affidamento familiare ma anche quelle del codice civile in base alla situazione.

Le ribadiamo infine che la decisione di allontanare le ragazze dal contesto familiare, è un’azione sottratta all’autonomia privata ed alla negoziazione. Saranno i servizi sociali e il tribunale ad individuare, nel caso specifico, la decisione più consona da intraprendere nell’interesse delle minori.

Ufficio Diritti – Ai.Bi.