Adozione internazionale. Malattia del figlio: per quanto tempo posso assentarmi dal lavoro e fino a che età del bambino?

Buongiorno,

sono una mamma lavoratrice e vorrei sapere, nel caso in cui mio figlio avesse una malattia, se posso assentarmi dal lavoro per curarlo e fino a che età, senza incorrere in rischi o sanzioni.

Grazie

Marcella

Buongiorno Sig.ra Marcella

La sua richiesta di avere informazioni sul periodo di malattia del bambino è molto generica e ipotizziamo, che avendola rivolta a noi, Ente che si occupa di adozioni internazionali, riguardi proprio una situazione di adozione, pertanto le trasmettiamo i riferimenti legislativi delle norme che disciplinano il caso di malattie per minori adottati.

Premettiamo però che la disciplina è la medesima e come potrà verificare, la norma generale che disciplina i tempi e i modi vale per tutti i casi, quindi sia per i minori biologici che per quelli adottati, vengono modificati ovviamente i tempi.

La normativa che si occupa di tale questione, come di tutte le situazioni relative all’aspetto lavorativo in relazione alla famiglia, è il c. d. Testo Unico in materia di maternità e paternità (D.Lgs 151/2001 e successive modificazioni).

In particolare, l’art. 47, disciplina proprio il caso della malattia del figlio in senso generale e questa disposizione va coordinata con l’art. 50 che si occupa di figli adottati, il quale al primo comma parifica completamente la disciplina delle malattie rispetto ai figli biologi e adottati.

Il primo comma è quindi fondamentale perché assicura il medesimo trattamento per tutti i figli dei lavoratori.

 I commi successivi, come anticipavamo prima, invece dettano alcune modifiche alla disciplina generale dell’art. 47 per quanto riguarda i tempi, ma si tratta di modifiche necessarie in virtù di una situazione di base differente e finalizzate a mantenere identica la tutela dei figli.

Quindi nel caso dell’ adozione, l’età entro cui vale la disciplina indicata è di 6 anni (mentre per i figli biologici di 3anni).

L’ultimo comma dell’art. 50, prevede il caso in cui il minore sia stato adottato con una età più elevata (fino a 12 anni) e permette la fruizione dei permessi nei tre anni successivi all’ingresso in famiglia indipendentemente dall’età.

Sperando di averle fornito informazioni utili la salutiamo cordialmente

Ufficio Diritti –  Amici dei Bambini