Un testamento solidale è valido anche se dettato al notaio telefonicamente?

Buongiorno Ai.Bi.

So che da alcuni anni portate avanti una specifica campagna sui lasciti solidali, quindi mi rivolgo a voi per un chiarimento su questa materia.

Il mio anziano padre ha deciso di destinare una parte dei suoi averi a un’associazione che si occupa di aiutare chi è più in difficoltà. Tuttavia mio padre, essendo molto anziano e malato, non esce più di casa ormai da diversi anni. Per questo motivo, abbiamo deciso di chiamare il nostro notaio di fiducia e mio padre gli ha dettato le sue ultime volontà al telefono. Il notaio le ha appuntate e subito dopo ha redatto il testamento.

Sappiamo che il “rituale” del testamento prevede la lettura del documento davanti a testimoni nello studio del notaio. Mi chiedo quindi se sia possibile effettuare quest’ultima operazione anche in assenza del diretto interessato, ovvero mio padre, che – come detto -, essendo molto anziano e malato, probabilmente non se la sentirebbe di uscire di casa. Il testamento è valido anche se viene scritto in un momento precedente a quello della sua lettura pubblica davanti ai testimoni e senza che l’interessato sia presente?

Grazie per i chiarimenti,

Adriano

 

Caro Adriano,

le giurisprudenza tradizionale prevede che il testatore pronunci le sue disposizioni testamentarie nel momento in cui viene celebrato l’atto pubblico mediante lettura del testamento da parte del notaio davanti ai testimoni. Questo orientamento è stato anche confermato da un recente pronunciamento della II sezione civile della Corte di Cassazione che, nella sentenza 1649/2017, ha affermato: “Ai fini della validità del testamento, qualora la scheda sia stata predisposta dal notaio, condizione necessaria e sufficiente è che egli, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontà in presenza dei testi (…)”

In sostanza, il notaio può certamente predisporre in anticipo il testamento, ma, prima di darne lettura,  deve pretendere che il testatore manifesti nuovamente le sue volontà in presenza dei testimoni. Non è sufficiente quindi che il notaio legga l’atto alla presenza dei soli testimoni. Anzi, non sarebbe sufficiente neppure che lo faccia alla presenza sia dei testimoni che del testatore con quest’ultimo che lo approva con monosillabi o gesti. Il testatore deve essere presente e manifestare nuovamente le sue volontà.

Per qualsiasi altra informazione, faccia pure riferimento alla pagina del nostro sito dedicata alla campagna per i lasciti solidali La mia famiglia, l’ho ereditata. Da te.

Un caro saluto,

 

Ufficio Lasciti di Ai.Bi.