Volevamo adottare ma ci consigliano l’affido come scorciatoia per l’adozione. E’ corretto?

Buongiorno Ai.Bi.

Ho letto con molto interesse l’articolo pubblicato sul vostro sito mercoledì 19 ottobre a proposito della legge che permette di trasformare l’affido in adozione. Vi scrivo per parlarvi del caso che ha visto protagonisti me e mia moglie e che ha che fare proprio con la possibilità di passare da una forma di accoglienza all’altra.

Qualche mese fa ci siamo rivolti ai servizi sociali della nostra città per ottenere informazioni sulla possibilità di adottare un bambino straniero. Curiosamente, però, gli operatori sociali hanno cercato di distoglierci da questa intenzione, provando a indirizzarci piuttosto verso l’affido. In particolare tentavano di convincerci informandoci che spesso l’affido può trasformarsi in adozione e sostenendo quindi che si possa arrivare a quest’ultima forma di accoglienza attraverso un percorso più semplice e non oneroso, passando, appunto, attraverso l’affido.

Siamo rimasti molto perplessi di fronte a queste argomentazioni e stiamo pensando di rivolgerci a  ente autorizzato per intraprendere comunque il percorso dell’adozione internazionale. A vostro parere, siamo sulla strada giusta? Secondo voi è corretto il ragionamento fatto dagli operatori sociali?

Grazie,

Antonio

 

sonia albini 2 400 286Caro Antonio,

la scelta sua e di sua moglie di dare seguito alla vostra vocazione all’accoglienza di un bambino straniero è, a nostro parere, assolutamente corretta. L’affido, infatti, non deve mai essere visto come una scorciatoia per l’adozione. E’ vero che una recente legge, la numero 173 del 2015, prevede che, in determinati casi e a certe condizioni, il minore in affido possa essere adottato dalla coppia affidataria, ma questo passaggio non è da ritenersi né scontato né una strategia per arrivare all’adozione. Tanto più che, se la vostra vocazione è quella di adottare un bambino straniero, non potrà mai essere soddisfatta attraverso quanto prevede la legge 173/2015:  da un affido, infatti, nei limiti e nei casi previsti da tale legge, si potrà arrivare solo a un’adozione nazionale, non certo a un’internazionale.

Chi si rende disponibile per un’adozione, del resto, ha una vocazione molto diversa da chi invece offre la propria disponibilità per un affido: le due forme di accoglienza, infatti, sono tra loro molto diverse. All’affido si ricorre in situazioni di difficoltà meno compromesse o considerate temporanee. Un affido può durare al massimo 2 anni, eventualmente prorogabili qualora questo venga ritenuto nell’interesse del minore. Chi accoglie un bambino in affido, inoltre, è tenuto a collaborare con la sua famiglia di origine, per fare il modo che egli possa poi tornare a vivere con i suoi genitori. All’adozione si ricorre invece nelle situazioni di difficoltà più compromesse e non ritenute transitorie. L’adozione comporta il taglio netto del rapporto con la famiglia biologica e la formazione di nuove relazioni con i genitori adottivi e i loro parenti.

Come accennato prima, inoltre, la legge 173/2015, pur prevedendo la possibilità di trasformare un affido in un’adozione, non comporta che questo possa avvenire in tutti i casi. Affinché gli affidatari possano adottare il bambino che hanno accolto temporaneamente, si devono presentare i requisiti per l’adozione previsti dalla legge 184/1983. È necessario quindi che il minore in questione sia dichiarato in stato di abbandono e quindi, successivamente, adottabile. Vi deve essere un consolidato rapporto tra il minore e la sua famiglia affidataria/aspirante adottiva e tra il primo e la seconda deve intercorrere una certa differenza di età. E naturalmente la coppia deve avere un consolidato rapporto di coppia. Se almeno tutti questi requisiti non si presentano contestualmente, l’affido non può trasformarsi in adozione. E’ quindi sbagliato pensare che il primo possa essere considerato una “scorciatoia” per la seconda.

Un caro saluto,

 

Sonia Albini

Area Italia di Ai.Bi.