Adozione Internazionale e nuove linee guida: quando è possibile essere “abbinati” a due Paesi?

ll doppio instradamento deve essere formalmente autorizzato dalla CAI a seguito della presentazione, da parte dell’ente autorizzato, di un documento sottoscritto dalla coppia con i motivi della richiesta

Tra le principali puntualizzazioni apportate con l’introduzione delle nuove linee guida per gli enti autorizzati approvate dalla CAI, con delibera 69/2021/SG del 26 ottobre 2021, vi è sicuramente quella relativa alla possibilità, per gli aspiranti genitori adottivi, di presentare la propria disponibilità su due Paesi di origine.

In particolare, nel documento si specifica che: “L’ente autorizzato può presentare, per la successiva autorizzazione della CAI, l’istanza delle coppie di instradare la loro procedura su un secondo Paese di origine, diverso da quello indicato al conferimento dell’incarico, qualora in quest’ultimo sopravvengano elementi di criticità rispetto all’adozione tali da potere gravemente pregiudicare le aspettative degli aspiranti genitori in attesa”.

Le precedenti linee guida, approvate nel 2005, prevedevano che l’ente autorizzato potesse presentare la  disponibilità  degli  aspiranti  genitori  su un secondo Paese di origine su richiesta della coppia, nel caso in cui un cambio di Governo e/o l’eventuale atteggiamento politico contrario all’adozione  pregiudicassero il progetto adottivo della  coppia  in  attesa.

Adozione: le novità rispetto alle linee guida del 2005

Rispetto all’indicazione precedente, dunque, le nuove linee guida hanno innanzitutto puntualizzato che il doppio instradamento deve essere formalmente autorizzato dalla CAI a seguito della presentazione, da parte dell’ente autorizzato, di un documento sottoscritto dalla coppia con i motivi della richiesta. Inoltre, viene specificato come, alla base della decisione di autorizzare una seconda destinazione, vi possa essere qualsiasi elemento di criticità rispetto all’adozione tale da potere gravemente pregiudicare le aspettative degli aspiranti genitori in attesa, non solo un cambio di Governo o un atteggiamento politico contrario all’adozione.

Anche alla luce del particolare momento che stiamo vivendo per via della pandemia, questa puntualizzazione risulta determinante. L’indeterminatezza generata dalla sospensione delle adozioni da parte di un Paese per motivi legati alla diffusione del covid-19, allorquando sia collegata ad una particolare situazione della coppia, anche sanitaria, potrebbe, ad esempio, giustificare un doppio instradamento.

Quanto indicato nelle nuove linee guida assume una rilevanza ancora superiore se si pensa che, nelle delibere della Commissione per le Adozioni Internazionali riguardanti l’organizzazione e l’operato degli enti autorizzati pubblicate successivamente alle linee guida del 2005 (e.g. delibera 6/2008 e delibera 13/2008/SG) non veniva fatta più menzione della possibilità di destinare gli aspiranti genitori adottivi in più di un Paese e che la CAI negli ultimi anni aveva pubblicamente vietato il doppio instradamento, senza eccezione.

Adozione: è l’abbinamento a mettere fine alla doppia destinazione della coppia

Nel testo approvato ad ottobre 2021 viene anche specificato che l’autorizzazione della CAI al doppio instradamento è “subordinata all’impegno formale della coppia di proseguire in via esclusiva la procedura adottiva in relazione alla quale interverrà la prima proposta di abbinamento”. Viene dunque indicato un momento preciso per porre fine alla doppia destinazione della coppia che coincide con la formalizzazione da parte dell’Autorità Centrale straniera, di un abbinamento per la stessa. Non solo, gli aspiranti genitori adottivi nell’istanza diretta alla CAI necessaria per ottenere la doppia destinazione, devono accettare preventivamente di proseguire l’iter solo nel Paese in cui riceveranno il primo abbinamento.
Le linee guida del 2005, differentemente, lasciavano al libero arbitrio degli enti autorizzati l’individuazione del momento in cui interrompere il doppio instradamento, indicando genericamente che “l’ente, ad un certo punto del percorso procedurale, lascerà che prosegua esclusivamente la procedura prossima alla proposta di abbinamento, ritirando l’altra”.

Michele Torri. Responsabile Attività Istituzionali Estero Ai.Bi.