Ecco i nuovi congedi parentali: si parte dal 13 agosto

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dal 13 agosto partono le nuove regole sui congedi parentali, estesi fino ai 12 anni del figlio, anche adottato o in affido, e portato da 6 a 9 mesi: 3 per il padre, 3 per la madre e 3 trasferibili tra i due

Tempo di cambiamenti per i congedi parentali e, più in generale, per le iniziative che mirano a conciliare meglio il tempo tra lavoro e famiglia e a una più equa condivisione dei compiti e delle responsabilità tra uomo e donna all’interno della famiglie e sul lavoro.
Le novità erano state introdotte da una direttiva dell’Unione Europea, ma solo ora sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale e, dunque, hanno una data di avvio: il 13 di agosto!

Nuovi congedi parentali e congedo di paternità obbligatorio

La novità principale di cui si è a lungo parlato è il congedo di paternità, che diventa strutturale e obbligatorio per tutti i padri, compresi i lavoratori del pubblico impiego finora esclusi.
Il congedo è valido per 10 giorni, da sfruttare nell’arco che va dai 2 mesi precedenti la nascita del bambino ai 5 successivi. Questo periodo di congedo rimane distinto da quello “alternativo” che viene concesso in caso di morte, grave infermità e abbandono del bambino da parte della madre.
Cambiano le cose anche per quanto riguarda il congedo parentale facoltativo, retribuito al 30%: dal 13 agosto il periodo entro il quale può essere richiesto è esteso fino ai 12 anni del figlio, mentre la sua durata massima passa da 6 a 9 mesi. Importante: di questi 9 mesi, 3 sono assegnati al padre e 3 alla madre, senza possibilità di trasferirli dall’uno all’altra. Gli ulteriori tre mesi sono invece trasferibili e fruibili da ciascun genitore.
Aumenta da 10 a 11 mesi anche la durata complessiva del congedo per i genitori soli.
Tutti i congedi, naturalmente, valgono anche per i neo genitori adottivi e affidatari.

Maternità pagata all’80% del salario minimo giornaliero

Novità sono riservate anche alle lavoratrici autonome e le libere professioniste per quanto riguarda l’indennità di maternità, che rimane prevista per il periodo dai due mesi antecedenti il parto ai tre successivi, ma la cui retribuzione è ora pari all’80% del salario minimo giornaliero previsto dalla legge anche per eventuali periodi di astensione anticipata per via di gravidanze a rischio.
Ultimo capitolo per lo smart working, le cui novità sono state ben spiegate in un precedente articolo. Qui ricordiamo solamente che i datori di lavoro sono tenuti a dare priorità alle richieste provenienti da chi ha figli al di sotto dei 12 anni o figli disabili, in questo caso senza limiti di età. Analoga priorità deve essere garantita ai lavoratori con disabilità grave accertata o che siano caregivers.